Art. 653. 
Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e
          non previste dall'ordinamento scolastico italiano 
 
  1. In mancanza di personale di  ruolo  possono  essere  affidati  a
personale straniero,  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dalle
relative   disposizioni   locali,   gli   insegnamenti   di   materie
obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla  normativa
dei  paesi  dove  hanno  sede  le  scuole  stesse  e   non   previste
nell'ordinamento scolastico italiano. 
  2. Al personale di cui al comma 1 e' corrisposta  una  retribuzione
annua determinata secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  157  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella
di cui all'articolo 658. 
 
             Nota all'art. 653: 
             - Si riporta l'art. 157 del D.P.R. 5  gennaio  1967,  n.
          18: 
             Art. 157 Retribuzione. - La retribuzione annua base, che
          comprende ogni forma di compenso ordinario o  straordinario
          con l'esclusione degli aumenti per carico di  famiglia,  e'
          fissata  dal  contratto  tenuto  conto  delle  retribuzioni
          locali o delle retribuzioni corrisposte nella  stessa  sede
          da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di  altri
          Paesi. La  retribuzione  stessa  varia  in  relazione  alle
          mansioni di impiego indicate nell'art. 152, ultimo comma, e
          non puo' superare il  95  per  cento  del  controvalore  in
          valuta locale dell'indennita' di servizio  all'estero  che,
          nella  stessa  sede,  percepisce   l'impiegato   di   ruolo
          assegnato  rispettivamente   al   posto   di   cancelliere,
          archivista, commesso. 
             Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia,
          per anzianita' di servizio, per eta' o per altro  eventuale
          titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale. 
             La retribuzione annua base e' suscettibile di  revisione
          in relazione alle mutazioni dei termini di  riferimento  di
          cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso;  in
          tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti
          attribuiti ai sensi del comma precedente. 
             La retribuzione annua,  comprensiva  di  ogni  forma  di
          compenso ordinario o straordinario e degli aumenti  di  cui
          al secondo comma con esclusione di  quelli  per  carico  di
          famiglia, non puo' in alcun caso superare il 95  per  cento
          del  controvalore  in  valuta  locale  dell'indennita'   di
          servizio all'estero  che,  nella  stessa  sede,  percepisce
          l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto  di
          cancelliere capo di prima classe, di archivista capo  e  di
          commesso capo. 
             Qualora nella sede  non  siano  istituiti  i  posti  cui
          occorre riferirsi per la determinazione dei limiti  di  cui
          ai precedenti primo e quarto comma, i  limiti  stessi  sono
          stabiliti  sentito   il   parere   della   commissione   di
          finanziamento. 
             Agli effetti del primo e del quarto comma  del  presente
          articolo, nonche' del terzo comma  dell'articolo  162,  per
          controvalore  dell'indennita'  di  servizio  all'estero  si
          intende il corrispettivo in valuta  locale  dell'indennita'
          stessa  calcolato  secondo  un   rapporto   di   ragguaglio
          stabilito in via amministrativa. 
             La  retribuzione  e'  corrisposta  in  norma  in  valuta
          locale".