Art. 654. Personale non docente da assumere per speciali esigenze 1. Per speciali esigenze connesse a difficolta' linguistico-ambientali in particolari aree geografiche, determinate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in mancanza di specifiche graduatorie, le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti, da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale sono fissate le aliquote di personale da adibire, rispettivamente, a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. 2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero puo' essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale e' stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi 5 e 6 dell'articolo 673. 3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella di cui all'articolo 658. 4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane con funzioni di medico scolastico e vicedirettore di nazionalita' straniera e' corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Nota all'art. 654: Per il testo dell'art. 157 del D.P.R. n. 18/1967, si veda la nota precedente.