Art. 656. 
                Norme applicabili al personale A.T.A. 
 
  1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si  estendono
le norme dettate, nel presente titolo, per il personale docente,  con
esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee. 
  2. Ai fini della disciplina dei congedi  si  applica  al  personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario l'articolo 143 del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
          Nota all'art. 656:
             - Si riporta l'art. 143 del D.P.R. n. 18/1967:
             "Art.   43   (Congedi   e   aspettative   al   personale
          all'estero).   -   La  durata  del  congedo  ordinario  del
          personale in  servizio  all'estero  e'  aumentata,  per  le
          necessita' inerenti al servizio, di un decimo; l'aumento e'
          di  un  quinto  per  i  funzionari che investono i gradi di
          consigliere di legazione e superiori, o equiparati.
             Per il personale in servizio nelle sedi disagiate  e  in
          quelle  particolarmente  disagiate  di cui all'art. 144, il
          periodo di congedo ordianrio annuale stabilito  secondo  il
          disposto  del  primo  comma,  e'  rispettivamente aumentato
          della meta' e di due terzi.
             Il congedo ordinario e'  irrinunciabile  e  puo'  essere
          fruito  anche  in periodi di diversa durata compatibilmente
          con le esigenze di servizio.
             La durata del congedo straordinario e' aumentata fino  a
          quattro  mesi  nei  casi in cui per infermita' il personale
          non possa essere trasferito senza danno.
             Il congedo ordinario e quello straordinario concesso per
          motivi  diversi  da  quelli  di   salute   possono   essere
          interrotti  per  motivi  di  servizio  su  disposizione del
          Ministero.
             I periodi di congedo ordinario comprensivi degli aumenti
          di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad
          un massimo di sei mesi.
             Il  personale  in  servizio  all'estero   collocato   in
          aspettativa   cessa   di   appartenere   ad   ogni  effetto
          all'organico dell'ufficio".