Art. 658. Assegni di sede 1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all' estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito: a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 7; b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali, nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali disagi della sede, al costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi. 3. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale. 4. L'assegno di sede e' conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del rimanente personale. 5. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero. 6. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorita' o ente. 7. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attivita' previste nel titolo I sono cosi' determinati: Assegno mensile lordo lire A) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE. 1. Preside di istituto di istruzione superiore. . . . 150.000 2. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore. . . . 135.000 3. Preside di scuola media. . . . . . . . . . . . . . 135.000 4. Docente incaricato della presidenza di scuola media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 5. Docente nelle scuole secondarie superiori. . . . . 98.000 6. Docente nelle scuole medie . . . . . . . . . . . . 89.000 7. Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 8. Ispettore tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 9. Direttore didattico con funzioni ispettive . . . . 110.000 10. Direttore didattico. . . . . . . . . . . . . . . . 98.000 11. Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive . . . . . . . . . 80.000 12. Insegnante elementare o di scuola materna. . . . . 75.000 B) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE. 13. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso universita', istituti superiori e conservatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.000 14. Lettore presso istituti di ogni grado, incaricato anche di attivita' extra accademiche. . 98.000 15. Docente presso istituti di istruzione secondaria; letture presso istituti di ogni grado. . . . . . . 89.000 16. Docente presso istituti di istruzione primaria . . 75.000 C) PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE. 17. Coordinatore amministrativo. . . . . . . . . . . . 80.000 18. Collaboratore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000 19. Personale ausiliario . . . . . . . . . . . . . . . 50.000
Note all'art. 658: - Si riporta l'art. 172 del D.P.R. n. 18/1967: "Art. 172. (Commissione permanente di finanziamento). - La commissione permantente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministero per gli affari esteri ritiene di interpellarla. La commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficenti. La commissione procede altresi', entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennita' di servizio. La commissione, nominata con decreto del Ministro, e' composta dal Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro. La commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale. Per ciascun membro della commissione puo' essere nominato un sostituto. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione". - Si riporta l'art. 21 del D.P.R. n. 749/1965: "Art. 21 - L'ammontare dell'assegno di sede, comprensivo delle maggiorazioni o riduzioni inerenti anche allo stato di famiglia, stabilito per il personale civile in servizio all'estero dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, determinato in applicazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, o di successive disposizioni, ridotto, mensilmente, di un importo corrispondente a quello dell'assegno mensile o dell'indennita' di studio sopressi, rispettivamente, con il primo e l'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto".