Art. 659. Aumenti per situazione di famiglia 1. L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20% a favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita. 2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita', annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non deliberati. 3. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%. 4. Al personale non coniugato e a quello cui si applica il comma 2 spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari, rispettivamente, al 15 ed al 5%. 5. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al comma 4 si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi. 6. Nel caso di piu' figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al comma 4 spettano soltanto per due di esse. 7. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per "assegno di sede" quello previsto dal comma 7 dell'articolo 658 e per "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo. 8. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 173, al comma 4 dell'articolo 174, al comma 11 dell'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Note all'art. 659: - Si riporta l'art. 1 della legge n. 79/1963: "Art. 1. - Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in attivita' di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta'". - Si riportano i commi 6 e 7 dell'art. 173 del D.P.R. n. 18/1967: "Gli aumenti di cui ai precedenti commi non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o perche' costretti da ragioni di salute a permanere in case di cura. Nei casi in cui gli aumenti per situazione di famiglia non siano corrisposti, compete l'aggiunta di famiglia prevista per l'interno. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma precedente, nonche' i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento che dettera' altresi' opportune norme transitorie per il personale in servizio all'estero all'atto della sua emanazione". - Si riporta il comma 4 dell'art. 174 del D.P.R. n. 18/1967: "Ferme restando il disposto del sesto comma dell'art. 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purche' il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 173, che non possono comunque essere inferiori ai tre mesi per anno di servizio oltre i periodi di assenza dalla sede del titolare dell'indennita'; nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari, la spspensione del pagamento degli aumenti ha luogo per il periodo eccedente i limiti stessi. In ogni caso, ai fini del calcolo di indennita', contributi e altri trattamenti economici commisurati all'indennita' personale, questa ultima e' sempre computata in base ai primi cinque commi dell'art. 173". - Si riporta il comma 11 dell'art. 266 del D.P.R. n. 18/1967: "Fino a quando non sia emanato il regolamento di cui all'art. 173 ultimo comma, gli aumenti per situazione di famiglia sono corrisposti, per il periodo indicato dall'art. 174 secondo comma indipendentemente da quanto disposto dal sesto comma dell'art. 173 e dal quarto comma dell'art. 174. La tabella 20 relativa alle paghe spettanti al personale operaio si applica dal 1 gennaio 1968".