Art. 66 (R)
             Specificazione delle informazioni previste
           dal sistema di gestione dei flussi documentali

  1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste,  delle  operazioni  di registrazione e del formato dei dati
relativi   ai   sistemi   informatici  per  la  gestione  dei  flussi
documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  dell'Autorita'  per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  di concerto con il Ministro della funzione
pubblica.