Articolo 66 
                Uscita temporanea per manifestazioni 
 
   1. Puo' essere  autorizzata  l'uscita  temporanea  dal  territorio
della  Repubblica  delle  cose  e   dei   beni   culturali   indicati
nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e  3,  per  manifestazioni,
mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre  che
ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza. 
   2. Non possono comunque uscire: 
a) i  beni  suscettibili  di  subire  danni  nel  trasporto  o  nella
   permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; 
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed
   organica sezione di un museo,  pinacoteca,  galleria,  archivio  o
   biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.