Art. 66-quinquies. 
 
                     ((Fornitura non richiesta)) 
 
  ((1. Il consumatore e' esonerato dall'obbligo di fornire  qualsiasi
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni,
acqua, gas, elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale o di
prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma
5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente  Codice.  In
tali casi, l'assenza di una risposta  da  parte  del  consumatore  in
seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. 
  2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere
eseguendo una fornitura diversa  da  quella  pattuita,  anche  se  di
valore e qualita' equivalenti o superiori.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.