ART. 66
           (adozione ed approvazione dei piani di bacino)

   1.  I  piani  di  bacino,  prima  della  loro  approvazione,  sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale,
secondo  la  procedura  prevista  dalla  parte  seconda  del presente
decreto.
   2.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
ai fini di cui al comma 1, e' adottato a maggioranza dalla Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4 che, con
propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
    a)   i   termini  per  l'adozione  da  parte  delle  regioni  dei
provvedimenti conseguenti;
    b)  quali  componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle  singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o
piu' regioni.
   3.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
di  cui  al  comma  2,  e'  inviato  ai  componenti  della Conferenza
istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata
per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di
adozione  deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
   4.  In  caso  di  inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  previa  diffida ad
adempiere  entro un congruo termine e sentita la regione interessata,
assume  i  provvedimenti  necessari,  ivi  compresa  la  nomina di un
commissario  "ad  acta",  per garantire comunque lo svolgimento delle
procedure  e  l'adozione  degli  atti necessari per la formazione del
piano.
   5.  Dell'adozione del piano e' data notizia secondo le forme e con
le  modalita'  previste  dalla  parte seconda del presente decreto ai
fini  dell'esperimento  della  procedura  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS) in sede statale.
   6.  Conclusa  la  procedura  di  valutazione ambientale strategica
(VAS),  sulla base del giudizio di compatibilita' ambientale espresso
dall'autorita'  competente,  i  piani  di  bacino  sono approvati con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalita'
di  cui  all'articolo  57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
regioni territorialmente competenti.
   7.  Le  Autorita' di bacino promuovono la partecipazione attiva di
tutte   le   parti   interessate   all'elaborazione,   al  riesame  e
all'aggiornamento  dei  piani  di  bacino, provvedendo affinche', per
ciascun  distretto  idrografico,  siano pubblicati e resi disponibili
per   eventuali   osservazioni  del  pubblico,  inclusi  gli  utenti,
concedendo  un  periodo  minimo  di  sei mesi per la presentazione di
osservazioni scritte, i seguenti documenti:
    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazione
del  piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il piano si riferisce;
    b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di
gestione  delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due
anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
    c)  copie  del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.