Art. 66.

                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Le  disposizioni  emanate  in  attuazione  di  norme abrogate o
sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti attuativi del
presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e
39,  comma  4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  3.  La  trasmissione  delle  informazioni  e  dei  dati di cui agli
articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  La  definizione  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera r), e'
modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
  5.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,
d'intesa  con  la Banca d'Italia, puo' individuare ulteriori mezzi di
pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio,
oltre  a quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera i), nonche'
stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi.
  6.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,
sentito  il  Comitato  di  sicurezza finanziaria, individua ulteriori
persone  fisiche  ai  fini  della  definizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera p).
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo' con proprio
decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49.
  8.  All'articolo  22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.
689,   dopo   la   lettera   g)  e'  aggiunta  la  seguente:  "g-bis)
antiriciclaggio.".
  9.  L'intermediario  finanziario  di  cui all'articolo 11, comma 1,
lettera  o),  adempie  a quanto previsto dall'articolo 37 a decorrere
dalla  data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7
e  8  del  medesimo  articolo  e secondo le modalita' e i termini ivi
previsti.
 
          Note all'art. 66:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 22-bis della legge n.
          689 del 1981, come modificato dal presente decreto:
              «Art.   22-bis.   (Competenza   per   il   giudizio  di
          opposizione).
              Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione
          di cui all'art. 22 si propone davanti al giudice di pace.
              L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la
          sanzione  e' stata applicata per una violazione concernente
          disposizioni in materia:
                a) di  tutela  del  lavoro,  di  igiene sui luoghi di
          lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
                b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
                e) urbanistica ed edilizia;
                d) di  tutela  dell'ambiente dall'inquinamento, della
          flora, della fauna e delle aree protette;
                e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
                f) di societa' e di intermediari finanziari;
                g) tributaria e valutaria;
                g-bis) antiriciclaggio.
              L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
                a) se  per  la  violazione  e'  prevista una sanzione
          pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
                b) quando,  essendo la violazione punita con sanzione
          pecuniaria  proporzionale  senza  previsione  di  un limite
          massimo,  e'  stata applicata una sanzione superiore a lire
          trenta milioni;
                c) quando  e'  stata applicata una sanzione di natura
          diversa   da   quella   pecuniaria,   sola  o  congiunta  a
          quest'ultima,  fatta  eccezione  per le violazioni previste
          dal  regio  decreto  21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge
          15 dicembre   1990,   n.  386  e  dal  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285.
              Restano   salve  le  competenze  stabilite  da  diverse
          disposizioni di legge.».