Art. 66.
             Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

  1.  E'  vietato  consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri,
fogne,   camini,   fosse,  gallerie  e  in  generale  in  ambienti  e
recipienti,  condutture,  caldaie  e  simili,  ove  sia  possibile il
rilascio  di  gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata
l'assenza   di  pericolo  per  la  vita  e  l'integrita'  fisica  dei
lavoratori  medesimi,  ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera
mediante  ventilazione  o  altri  mezzi  idonei. Quando possa esservi
dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere
legati  con  cintura  di  sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro   e,   ove  occorra,  forniti  di  apparecchi  di  protezione.
L'apertura  di  accesso  a detti luoghi deve avere dimensioni tali da
poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.