Art. 66.
                  (Semplificazione delle procedure
                     per l'accesso al notariato)

1. E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione
al concorso per il conferimento dei posti di notaio.
2.  Dopo  la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6
agosto 1926, n. 1365, e' inserita la seguente:
"b-bis)  non  essere  stati  dichiarati  non idonei in tre precedenti
concorsi;  l'espulsione  del  candidato  dopo  la  dettatura dei temi
equivale a dichiarazione di inidoneita'".
3.  Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si
tiene  conto  delle  dichiarazioni di non idoneita' rese nei concorsi
banditi  anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 166, e' sostituito dal seguente:
"5.  La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque
membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente
e  da  uno  dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto
dal presidente".
5.  All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 166,  le  parole:  "due  sottocommissioni"  sono  sostituite dalle
seguenti: "tre sottocommissioni".
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
 b)  il  quarto  comma  dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953;
 c)  la  lettera  c)  del  terzo  comma dell'articolo 1 della legge 6
agosto 1926, n. 1365;
 d)  gli  articoli  5-bis,  5-ter  e 5-quater della legge 16 febbraio
1913, n. 89.
7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926,
n. 1953, e' sostituito dal seguente:
"Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente".
 
          Note all'art. 66:
             -  Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 1 della
          legge 6 agosto 1926, n. 1365 (Norme per il conferimento dei
          posti  notarili),  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge:
             «3. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
              a)  essere  in possesso dei requisiti di cui all'art. 5
          della   legge   16  febbraio  1913,  n.  89,  e  successive
          modificazioni;  tuttavia l'esercizio dell'azione penale per
          un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a
          sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
              b)  non  aver compiuto gli anni cinquanta alla data del
          bando di concorso;
              b-bis)  non  essere  stati dichiarati non idonei in tre
          precedenti  concorsi;  l'espulsione  del  candidato dopo la
          dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita';
              c)    aver    superato   la   prova   di   preselezione
          informatica.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del gia' citato
          decreto  legislativo n. 166 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art. 5 (Composizione della commissione esaminatrice). -
          1.  La  commissione esaminatrice del concorso per notaio di
          cui  all'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n.
          1365,  da  nominarsi  almeno dieci giorni prima dell'inizio
          della  prova  con  decreto del Ministro della giustizia, e'
          unica ed e' composta da:
              a)  un  magistrato  di  cassazione dichiarato idoneo ad
          essere  ulteriormente  valutato  ai  fini della nomina alle
          funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita',
          che la presiede;
              b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di
          magistrato   dichiarato   idoneo  ad  essere  ulteriormente
          valutato  ai  fini  della nomina a magistrato di cassazione
          con funzioni di vice presidente;
              c)  quattro  magistrati  con qualifica di magistrato di
          appello;
              d)  tre  professori universitari, ordinari o associati,
          che insegnino materie giuridiche;
              e)  sei  notai,  anche  se  cessati dall'esercizio, che
          abbiano almeno dieci anni di anzianita' nella professione.
             2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati,
          per   ciascun   concorso,   dal   consiglio  nazionale  del
          notariato.
             3.  I  commissari che hanno partecipato, anche in parte,
          alla  procedura  concorsuale,  non  possono essere nominati
          nella commissione dei due concorsi successivi.
             4.  La  commissione  esaminatrice sovrintende anche allo
          svolgimento   della  prova  di  preselezione  di  cui  agli
          articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
          e successive modificazioni.
             5.   La   commissione  opera  con  tre  sottocommissioni
          composte  di  cinque membri, presiedute rispettivamente dal
          presidente,  dal  vicepresidente e da uno dei magistrati di
          cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente.
             6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati,
          in  tutto  o  in  parte,  dal  rispettivo carico di lavoro,
          dall'inizio   della   prova   di   preselezione  fino  alla
          formazione  della  graduatoria  del concorso da parte della
          commissione.  L'esonero  dei  magistrati  e'  disposto  dal
          Consiglio   Superiore  della  Magistratura.  L'esonero  dei
          docenti   universitari   e'  disposto  dall'universita'  di
          appartenenza.».
             -  Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 10 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  166  del 2006, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «4.  Il  presidente  organizza  la  commissione  in  tre
          sottocommissioni,  nella composizione prevista dall'art. 5,
          comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal
          vice presidente.»
             -  Si  riporta il testo dell'art. 9 del regio decreto 14
          novembre  1926,  n. 1953 (Disposizioni sul conferimento dei
          posti  di  notaro),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
             «Art. 9. - Il concorso per esame e' disposto con decreto
          ministeriale  che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero
          della giustizia.
             Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso,
          stabilisce il termine per la presentazione delle domande di
          ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove.
             Il   concorso   per   la  nomina  a  notaio  e'  bandito
          annualmente.
             La  domanda di ammissione e' unica tanto per la prova di
          preselezione quanto per le prove di esame.».