ART. 66
         (Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  98,  comma 1,  del  decreto,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   a) alinea, dopo le parole:"in possesso" sono inserite le seguenti:
"di uno";
   b) alla  lettera a), le parole: "in data 4 agosto 2000, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 245 del 19
ottobre  2000"  sono  sostituite dalle seguenti: "in data 28 novembre
2000,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2001 ";
   c) alla  lettera  b),  le  parole: "citato decreto ministeriale in
data  4  agosto  2000"  sono  sostituite dalle seguenti: "decreto del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
in  data  4  agosto  2000,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 ".
  2.   All'articolo   98,  comma 2,  del  decreto,  le  parole:  "dai
rispettivi  ordini  o  collegi  professionali"  sono sostituite dalle
seguenti:  "dagli  ordini  o  collegi  professionali" ed, in fine, e'
aggiunto   il   seguente   periodo:   "Fermo  restando  l'obbligo  di
aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati
rilasciati  nel  rispetto della previgente normativa a conclusione di
corsi  avviati  prima  della  data  di entrata in vigore del presente
decreto.".
  3.  All'articolo  98,  comma 4,  del  decreto,  le  parole:  "con i
medesimi  contenuti  minimi"  sono  sostituite dalle seguenti: "i cui
programmi  e  le  relative  modalita'  di  svolgimento siano conformi
all'allegato XIV".