Art. 66.

                             Abrogazioni


  1. Sono abrogati:
   a)  l'articolo  39,  comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni;
   b) l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139;
   c)  gli  articoli  36,  comma  2,  e  82,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
   d)  l'articolo  22,  comma  2, del decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63;
   e)  l'articolo  67,  commi  da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
  2.  All'articolo  11,  comma  8,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  4  dicembre  1997, n. 465, e successive modificazioni, le
parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'ARAN,
sentite  l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. E' conseguentemente abrogato
l'articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
  3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  il  terzo,  il  quarto ed il quinto periodo sono soppressi.
L'Ente   nazionale   aviazione   civile  (ENAC),  l'Agenzia  spaziale
italiana -  (ASI),  il  Centro  nazionale  per  l'informatica  per la
pubblica  amministrazione  (CNIPA),  l'UNIONCAMERE  ed  il  Consiglio
nazionale   dell'economia   e  del  lavoro  (CNEL)  sono  ricollocati
nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi
dell'articolo  40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
ad  essi  si  applica  interamente il Titolo III del medesimo decreto
legislativo.
 
          Nota all'art. 66:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 8 dell'art. 11, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n.
          465:
             «8.  Il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro che
          disciplina  il  rapporto  di lavoro dell'autonoma tipologia
          professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi
          dell'art.  17,  comma  74,  della  legge e nei limiti delle
          compatibilita' economiche predeterminate, puo' stabilire il
          numero  delle  fasce  professionali  e  la  loro  eventuale
          articolazione  interna,  i  requisiti  per l'appartenenza a
          ciascuna  fascia  ed  il  relativo trattamento giuridico ed
          economico.».
             -  Per  il riferimento al comma 2 dell'art. 40, del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  165  del 2001, cosi' come
          modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note
          all'art. 13.