Art. 66 
 
                      Partecipazioni azionarie 
 
                     (art. 8, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i
soggetti indicati agli articoli 34 e 90, comma 1, del codice, nonche'
le regioni e le province autonome non possono possedere, a  qualsiasi
titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale
di una SOA. 
    2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno  sottoscritto
contratti collettivi nazionali  di  lavoro  per  i  dipendenti  delle
imprese edili ed affini o di comparto, e  le  associazioni  nazionali
rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di
una SOA nel limite  massimo  complessivo  del  venti  per  cento  del
capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella  misura  massima
del dieci per cento. Al fine di garantire  il  principio  dell'uguale
partecipazione  delle  parti  interessate  alla  qualificazione,   la
partecipazione al capitale da parte delle  predette  associazioni  di
categoria e' ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione
in uguale misura da parte di associazione di  stazioni  appaltanti  e
viceversa. 
    3. Chiunque, a qualsiasi  titolo,  intenda  acquisire  o  cedere,
direttamente o indirettamente, una partecipazione  azionaria  in  una
SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa,  allegando  la
documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte
dell'Autorita'. La  SOA,  valutata  l'esistenza  dei  presupposti  di
legittimita'   dell'operazione   di   cessione    azionaria,    invia
all'Autorita' la richiesta di nulla osta al trasferimento  azionario.
La richiesta di nulla osta e' necessaria anche  per  i  trasferimenti
azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si  intendono
acquisite  o  cedute  indirettamente  le   partecipazioni   azionarie
trasferite tramite societa' controllate ai sensi  dell'articolo  2359
del codice civile, societa' fiduciarie, o comunque tramite interposta
persona. 
    4. L'Autorita', entro sessanta giorni dalla  comunicazione,  puo'
vietare  il  trasferimento  della  partecipazione  quando  essa  puo'
influire  sulla  correttezza  della  gestione  della   SOA   o   puo'
compromettere il requisito dell'indipendenza  a  norma  dell'articolo
64, comma 4; il decorso del  termine  senza  che  l'Autorita'  adotti
alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso  di
richieste istruttorie il termine rimane sospeso per  una  sola  volta
fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto  se
le SOA non trasmettono copia del  libro  soci  aggiornato  ovvero  la
richiesta avanzata dal socio acquirente o  alienante  dell'iscrizione
nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine  di
novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla  osta
ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti  dalla
data di formazione del silenzio-assenso. 
    5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto,  e'
comunicato all'Autorita' e alla SOA entro quindici giorni. 
    6. L'Autorita' puo' negare l'autorizzazione  alla  partecipazione
azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma  1,
allorche' il soggetto titolare della  partecipazione  possa  influire
sulla corretta gestione delle SOA o  compromettere  il  requisito  di
indipendenza. 
 
              Note all'art. 66 
              -  Il  testo  dell'articolo  34  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 34 (Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici) - 1. Sono ammessi  a  partecipare  alle
          procedure di affidamento dei contratti pubblici i  seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) gli imprenditori individuali,  anche  artigiani,  le
          societa' commerciali, le societa' cooperative; 
              b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e
          lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno  1909,  n.
          422, e del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36; 
              d)  i   raggruppamenti   temporanei   di   concorrenti,
          costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
          l'offerta in nome e per conto proprio e  dei  mandanti;  si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              e)  i  consorzi  ordinari   di   concorrenti   di   cui
          all'articolo 2602  del  codice  civile,  costituiti  tra  i
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  presente
          comma, anche in forma di societa'  ai  sensi  dell'articolo
          2615-ter del codice civile; si  applicano  al  riguardo  le
          disposizioni dell'articolo 37; 
              f) i soggetti che abbiano  stipulato  il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              f-bis) operatori economici, ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi. 
              2.  Non  possono   partecipare   alla   medesima   gara
          concorrenti che  si  trovino  fra  di  loro  in  una  delle
          situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile. Le stazioni  appaltanti  escludono  altresi'  dalla
          gara i concorrenti per i quali accertano  che  le  relative
          offerte sono imputabili ad  un  unico  centro  decisionale,
          sulla base di univoci elementi.". 
              - Per il testo dell'articolo 90, comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  veda  nelle
          Note all'art. 48. 
              - Per il testo dell'articolo 2359 del codice civile  si
          veda nelle Note all'art. 64.