Art. 66 

 

				 
             Infrastrutture di comunicazione elettronica 
                       e diritti di passaggio 

 
  1. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "adottano senza indugio" sono  inserite
le seguenti: "e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta,  salvo
per  i  casi  di  espropriazione,"  e  dopo  le  parole:  "rispettano
procedure" sono inserite le seguenti: "semplici, efficaci,". 
 
          Note all'art. 66: 
              Il  testo   dell'articolo   86   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e
          diritti di passaggio. 
              1. Le autorita'  competenti  alla  gestione  del  suolo
          pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro  sei
          mesi dalla richiesta, salvo per i casi  di  espropriazione,
          le occorrenti decisioni e  rispettano  procedure  semplici,
          efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie,  ai
          sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande
          per   la   concessione   del    diritto    di    installare
          infrastrutture: 
                a) su proprieta' pubbliche o  private  ovvero  al  di
          sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato  a
          fornire reti pubbliche di comunicazione; 
                b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di
          sotto di esse, ad un operatore autorizzato a  fornire  reti
          di comunicazione elettronica diverse da quelle  fornite  al
          pubblico. 
              2.  Sono,  in  ogni  caso,  fatti  salvi  gli   accordi
          stipulati tra gli Enti locali e gli operatori,  per  quanto
          attiene alla localizzazione,  coubicazione  e  condivisione
          delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 
              3.   Le   infrastrutture   di   reti    pubbliche    di
          comunicazione,  di  cui  agli  articoli  87  e   88,   sono
          assimilate ad ogni effetto  alle  opere  di  urbanizzazione
          primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  pur
          restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad  esse
          si applica la normativa vigente in materia. 
              4. Restano ferme le  disposizioni  a  tutela  dei  beni
          ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29
          ottobre 1999, n. 490,  nonche'  le  disposizioni  a  tutela
          delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro  II,
          del codice dell'ordinamento militare. 
              5. Si applicano, per la posa dei  cavi  sottomarini  di
          comunicazione  elettronica  e  dei  relativi  impianti,  le
          disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
          codice della navigazione. 
              6.   L'Autorita'   vigila   affinche',    laddove    le
          amministrazioni dello Stato, le  Regioni,  le  Province,  i
          Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi  dell'articolo  6,
          comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
          che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
          vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
          attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1  e
          le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo. 
              7.   Per   i   limiti   di   esposizione    ai    campi
          elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
          qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di  cui
          all'articolo  4,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  22
          febbraio 2001, n. 36. 
              8. Gli operatori di reti radiomobili  di  comunicazione
          elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
          ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero  la
          descrizione di ciascun impianto installato, sulla base  dei
          modelli A e B dell'allegato n. 13. I  soggetti  interessati
          alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89
          trasmettono al Ministero  copia  dei  modelli  C  e  D  del
          predetto allegato n. 13.  Il  Ministero  puo'  delegare  ad
          altro Ente la tenuta degli archivi telematici di  tutte  le
          comunicazioni trasmessegli.".