Art. 66 
 
                           Reti di impresa 
 
  1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera
tra le aziende del comparto turistico del territorio  nazionale,  con
uno o piu' decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il  Turismo
e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono definiti criteri e modalita' per la  realizzazione  di  progetti
pilota. Con i medesimi provvedimenti  sono  definiti  gli  interventi
oggetto dei  contributi,  finalizzati  alla  messa  a  sistema  degli
strumenti  informativi  di  amministrazione,   di   gestione   e   di
prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di
formazione  e  riqualificazione  del   personale,   alla   promozione
integrata sul territorio nazionale ed alla  promozione  unitaria  sui
mercati internazionali, in particolare  attraverso  le  attivita'  di
promozione dell'ENIT - Agenzia  Nazionale  del  Turismo,  nonche'  le
modalita' di ripartizione dei predetti contributi, nel  rispetto  dei
limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato  alle
imprese. L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo provvede  ai  compiti
derivanti dal presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  si
provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse  effettivamente  disponibili  sul  bilancio  autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno  2012,  finalizzate
allo sviluppo del turismo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.