Art. 66 (L)
       Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5)

  1. Nei   cantieri,  dal  giorno  di  inizio  delle  opere,  di  cui
all'articolo  53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono
essere  conservati  gli  atti  indicati all'articolo 65, commi 3 e 4,
datati  e  firmati  anche dal costruttore e dal direttore dei lavori,
nonche' un apposito giornale dei lavori.
  2. Della  conservazione  e  regolare  tenuta  di  tali documenti e'
responsabile  il  direttore  dei  lavori.  Il direttore dei lavori e'
anche  tenuto  a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi
piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.