Art. 66.
(Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)

   1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
7-bis  del  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  marzo  2001,  n.  49,  e  successive
modificazioni,  sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a
decorrere  dal 1 aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende
zootecniche  e  alle  cooperative di allevamento bovini ubicate nelle
regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale
dei  ruminanti  (blue  tongue)  di cui all'allegato I della decisione
2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001.
   2.  Al  fine  di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti  a  fronteggiare  l'emergenza  nel  settore zootecnico, ed in
particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei
ruminanti,  le  disponibilita'  di  cui  all'autorizzazione  di spesa
prevista  dall'articolo  7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio
2001,  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n. 49, sono destinate, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ad un apposito
"Fondo per l'emergenza blue tongue" per il finanziamento di:

a) interventi   per   assicurare,  in  conformita'  all'articolo  87,
   paragrafo  2,  lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita'
   europea,    e   successive   modificazioni,   l'agibilita'   degli
   allevamenti,  che  operano  nella linea vacca-vitello, compromessa
   dall'  imprevista  permanenza  dei  capi  in azienda e per evitare
   l'interruzione  dell'attivita'  agricola  ed  i  conseguenti danni
   economici  e  sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del
   Fondo,  viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da
   corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della
   macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino
   detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro per
   i  bovini in eta' compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per
   i  bovini  di  eta' compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le
   vacche a fine carriera produttiva;
b) un  indennizzo  di 51, 64 euro a capo per gli stessi motivi di cui
   alla  lettera  a), da corrispondere all'azienda di allevamento per
   la macellazione del vitello di eta' inferiore a 6 mesi; ai capi di
   cui   alla   presente   lettera   si   applicano  le  disposizioni
   dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001.

   3.  La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi
nel senso che l'indennizzo e' corrisposto all'azienda di allevamento,
previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
   4.  La  sospensione  dei  termini  di cui al comma 2 dell'articolo
7-ter  del  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  marzo  2001,  n.  49,  e  successive
modificazioni,  e' estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle
aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate
nelle  regioni  e  province  sottoposte a sorveglianza dell'influenza
catarrale  dei  ruminanti  di  cui  all'allegato  1  della  decisione
2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e
non  corrisposte  per  effetto  della  predetta  sospensione  saranno
ridotte  e  versate,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2004, in cento rate
mensili.
   5.  La  lettera  a)  del  comma 1 dell'articolo 129 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2002,
dalla seguente:
   "a)   interventi   strutturali  e  di  indennizzo  per  assicurare
l'agibilita'   degli  allevamenti  bovini  che  operano  nella  linee
vacca-vitello,  nonche'  di  prevenzione  in  allevamenti di bovini e
ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita'
sanitaria  a  seguito della accertata presenza di influenza catarrale
dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".
 
             Note all'art. 66:
                 -  Il  testo  della  lettera  b), comma 2, dell'art.
          7-bis,  del  decreto-legge  11 gennaio 2001, n. 1, recante:
          "Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del materiale
          specifico  a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
          delle   proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'  per
          l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali a
          basso    rischio.    Ulteriori   interventi   urgenti   per
          fronteggiare   l'emergenza   derivante   dall'encefalopatia
          spongiforme  bovina",  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni e' il
          seguente:
                 "2.  Le  disponibilita'  del Fondo sono destinate al
          finanziamento di:
                   a) (omissis);
                   b)   interventi  per  assicurare,  in  conformita'
          all'art.  87,  comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo
          della  Comunita'  europea,  l'agibilita'  degli impianti di
          allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi
          in  azienda  e  per  evitare  l'interruzione dell'attivita'
          agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale
          fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a
          titolo  di  compensazione,  un  indennizzo da corrispondere
          previa   attestazione   della   macellazione,   avvenuta  a
          decorrere  dal  12 gennaio  2001,  del  bovino  detenuto in
          azienda  per  almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i
          bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000
          per  i bovini di eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire
          450.000  per i bovini di eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi
          e  a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa fra i 24 ed
          i 30 mesi".
                 -  La  decisione  2001/783/CE  della Commissione del
          9 novembre  2001,  che  istituisce  zone di protezione e di
          sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme
          applicabili  ai  movimenti  degli  animali  in entrata e in
          uscita  da  tali  zone,  e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della Comunita' europea n. L 293 del 10 novembre
          2001.
                 - Il testo dell'art. 7-ter, comma 6, del gia' citato
          decreto-legge   11 gennaio   2001,  n.  1,  convertito  con
          modificazioni  dalla gia' citata legge 9 marzo 2001, n. 49,
          e' il seguente:
                 "6.  a'  istituito un regime di aiuti a favore delle
          imprese  agricole  che  esercitano attivita' di allevamento
          volto  a  garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela
          della  salute  pubblica  nel rispetto della normativa sulla
          tutela   dell'ambiente   e  sul  benessere  degli  animali,
          attraverso:   la   ristrutturazione   degli   impianti,  la
          promozione  delle  produzioni  zootecniche  estensive  e di
          qualita',  anche  valorizzando le razze italiane da carne e
          quelle  autoctone, la riconversione al metodo di produzione
          biologico,  la riqualificazione dell'allevamento intensivo,
          anche  incentivando l'adozione di sistemi di certificazione
          e  di  disciplinari  di  produzione.  Il regime di aiuti e'
          attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con
          gli  orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e
          con  i  piani  di  sviluppo  rurale  regionali  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  1257/99 del Consiglio, del 17 maggio
          1999.  Per l'attuazione del regime di aiuti e' stanziata la
          somma  di  lire  28  miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali
          destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di
          produzione  biologico.  Per  assicurare  lo  sviluppo della
          ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della
          produzione  dei  foraggi  e  delle  materie  prime  di  uso
          nell'alimentazione  degli allevamenti animali ed al fine di
          incrementare  le  fonti  di produzione di proteine vegetali
          impiegabili  come  materia  prima nei mangimi zootecnici in
          alternativa  alle  farine  proteiche di origine animale, e'
          assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in
          favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere,
          di  cui  all'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23 novembre  1967,  n.  1318.  Il contributo e'
          finalizzato  principalmente  a  rafforzare le attivita' che
          l'Istituto   svolge  per  provvedere  agli  studi  ed  alle
          ricerche   riguardanti  il  miglioramento  delle  foraggere
          coltivate in Italia, nonche' la tecnica di coltivazione dei
          pascoli,  dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze
          poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro
          della  rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria,
          rivolta  a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente,
          conservino  le risorse naturali e le integrita' aziendali e
          favoriscano   la  diffusione  dei  metodi  dell'agricoltura
          biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
          di   lire   10   miliardi   di   ciascuna   delle  seguenti
          autorizzazioni  di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge
          23 dicembre  2000,  n.  388:  art.  109, comma 1; art. 123,
          comma  1,  lettera  b),  capoverso  2;  art.  129, comma 1,
          lettera b)".
                 -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto legge n. 1 del
          2001  (vedasi  in  nota  all'articolo  precedente),  e'  il
          seguente:
                 "Art.  1  (Smaltimento  del  materiale  specifico  a
          rischio  e  ad  alto  rischio  e  dei prodotti trasformati,
          ottenuti  o  derivati).  -  1.  Il  materiale  specifico  a
          rischio, cosi' come definito dal decreto del Ministro della
          sanita'  del  29 settembre  2000, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   n.  263  del  10 novembre  2000,  e  successive
          modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il
          materiale  ad alto rischio, cosi' come definito dall'art. 3
          del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i
          prodotti  trasformati,  ottenuti  o  derivati  dai predetti
          materiali   sono   obbligatoriamente   distrutti   mediante
          incenerimento o coincenerimento.
                 2.  I  titolari degli impianti di incenerimento sono
          obbligati  ad  accettare i materiali e i prodotti di cui al
          comma  1.  Tale  obbligo  non sussiste qualora gli impianti
          siano  dichiarati  tecnicamente  inidonei  dalle  regioni o
          province   autonome.  L'obbligo  di  accettazione  sussiste
          altresi'  per  i  titolari di impianti per la produzione di
          leganti idraulici a ciclo completo.
                 3.  I  titolari degli impianti di incenerimento sono
          altresi'  obbligati  ad accettare i materiali e le proteine
          animali  di  cui  al  presente  articolo  anche  quando sia
          intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.
                 4.  Entro  quindici  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  legge di conversione del presente decreto, i
          soggetti   esercenti   gli  impianti  di  cui  al  comma  2
          presentano   alla   provincia  territorialmente  competente
          comunicazione  di  inizio  dell'attivita',  ai  sensi delle
          leggi vigenti.
                 5.  I titolari degli stabilimenti di macellazione al
          cui  interno sono installati impianti di incenerimento sono
          obbligati  ad  incenerire  in  questi  ultimi  i  materiali
          derivanti  dalle  proprie  lavorazioni,  fermo  restando il
          divieto  d'introduzione  e  di  smaltimento di materiali di
          diversa provenienza.
                 6.  L'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura, di
          seguito  denominata  Agenzia,  riconosce  al  soggetto  che
          assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui
          al  comma  1, che derivino da animali morti o macellati nel
          territorio  italiano  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto  e  fino al 31 dicembre 2001, le seguenti
          indennita':
                   a) lire  435  per  ogni  chilogrammo  di materiale
          specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;
                   b)  lire  1.450  per  ogni chilogrammo di proteine
          animali  trasformate  ed  ottenute da materiale specifico a
          rischio e ad alto rischio.
                 7.  Le  indennita'  di  cui  al comma 6 sono erogate
          forfettariamente   per  i  costi  relativi  al  trattamento
          preliminare    e   all'incenerimento   o   coincenerimento,
          effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni
          altra spesa a tali operazioni connessa.
                 8.   Le  regioni  e  le  province  autonome  possono
          altresi' disporre eventuali ulteriori misure.
                 9.  Il  soggetto  beneficiario di cui al comma 6 non
          puo'  percepire  alcun  compenso  per  lo svolgimento delle
          attivita' per le quali sono erogate le indennita' di cui al
          predetto  comma  6  e disposte le misure di cui al comma 8,
          salvo   accordi   interprofessionali   di  filiera  tra  le
          associazioni rappresentative del settore.
                 10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo hanno
          efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001".
                 -  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 7-ter del gia'
          citato    decreto-legge    n.   1/2001,   convertito,   con
          modificazioni, dalla gia' citata legge 9 marzo 2001, n. 49,
          e successive modificazioni e' il seguente:
                 "2.  Nei  confronti  dei  soggetti di cui al comma 1
          sono  sospesi,  a decorrere dalla data di entrata in vigore
          del  decreto-legge  14 febbraio  2001,  n.  8,  e  fino  al
          15 dicembre  2001,  i pagamenti di ogni contributo o premio
          di  previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota
          a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e
          non  corrisposte  per  effetto  della  predetta sospensione
          avviene  senza  aggravio  di  sanzioni,  interessi  o altri
          oneri".
                 - Per la decisione 2001/783/CE della Commissione del
          9 novembre 2001, vedasi in nota precedente.
                 -  Il  testo  dell'art.  129 della gia' citata legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
                 "Art.   129   (Emergenze   nel  settore  agricolo  e
          zootecnico).   -   1.   Per   fare  fronte  alle  emergenze
          determinatesi  nel  settore agricolo e zootecnico a seguito
          delle   malattie   e   della   crisi  di  mercato  da  esse
          determinata,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono
          stabilite  le  modalita' per l'attivazione degli interventi
          in base ai seguenti tetti di spesa:
                   a)  interventi  strutturali  e  di  indennizzo per
          assicurare   l'agibilita'   degli  allevamenti  bovini  che
          operano  nella  linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione
          in  allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di
          sorveglianza  istituite  dall'autorita' sanitaria a seguito
          della   accertata   presenza  di  influenza  catarrale  dei
          ruminanti:  euro  10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e
          2003;
                   b) interventi  strutturali  e di prevenzione dalla
          encefalopatia  spongiforme  bovina  negli allevamenti anche
          con  riguardo  al  sostegno  dei sistemi di tracciabilita',
          nonche'  delle  razze da carne italiana e delle popolazioni
          bovine  autoctone:  lire  10  miliardi  per  il  2001  e 20
          miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                   c) interventi  strutturali  e di prevenzione negli
          impianti    avicoli    e   di   fauna   selvatica   colpiti
          dall'influenza  aviaria:  lire 20 miliardi per il 2001 e 30
          miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                   d)  interventi strutturali negli impianti viticoli
          colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001
          e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                   e) interventi    per   fronteggiare   gli   eventi
          eccezionali  conseguenti  alla grave crisi di mercato degli
          agrumi:  lire  6  miliardi  per  il  2001 e 25 miliardi per
          ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                   f)    interventi    strutturali   negli   impianti
          frutticoli  colpiti  dalla  malattia  della  sharka: lire 5
          miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002".