Art. 66. Espropriazione forzata della cauzione Se i versamenti non siano stati eseguiti, in tutto o in parte nei termini fissati dall'art. 64 il ricevitore provinciale, il comune e gli altri enti creditori notificano a mezzo di ufficiale giudiziario all'esattore ed al terzo cauzionante l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate dell'indennita' di mora e delle spese, e ne danno notizia a tutti gli enti garantiti dalla cauzione. In caso di mancato pagamento il prefetto, su richiesta del creditore interessato, ordina l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni dell'esattore. L'ordinanza e' comunicata al Ministero delle finanze, all'intendenza di finanza e a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmessa al ricevitore provinciale, che la notifica all'esattore ed al terzo cauzionante a mezzo di ufficiale giudiziario. L'ordinanza prefettizia costituisce titolo esecutivo, in virtu' di essa il ricevitore provinciale, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede all'espropriazione forzata a norma degli articoli seguenti.