(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 66)
                              Art. 66. 
                Espropriazione forzata della cauzione 

 
  Se i versamenti non siano stati eseguiti, in tutto o in  parte  nei
termini fissati dall'art. 64 il ricevitore provinciale, il  comune  e
gli altri enti creditori notificano a mezzo di ufficiale  giudiziario
all'esattore ed al terzo cauzionante l'invito a pagare  entro  cinque
giorni le somme dovute, maggiorate dell'indennita' di  mora  e  delle
spese, e ne danno notizia a tutti gli enti garantiti dalla cauzione. 
  In  caso  di  mancato  pagamento  il  prefetto,  su  richiesta  del
creditore interessato, ordina l'espropriazione della cauzione  e,  in
quanto  occorra,  degli  altri  beni  dell'esattore.  L'ordinanza  e'
comunicata al Ministero delle finanze, all'intendenza di finanza e  a
tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmessa al ricevitore
provinciale, che la notifica all'esattore ed al terzo  cauzionante  a
mezzo di ufficiale giudiziario. 
  L'ordinanza prefettizia costituisce titolo esecutivo, in virtu'  di
essa il ricevitore  provinciale,  anche  nell'interesse  degli  altri
creditori  garantiti  dalla  cauzione,   procede   all'espropriazione
forzata a norma degli articoli seguenti.