Art. 66. Accantonamenti per rischi su crediti Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio. La deduzione e' ammessa entro il limite massimo dello 0,25 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 3 per cento dei crediti esistenti alla fine del periodo di imposta e non e' ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento. Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'art. 57 limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso. Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228. Per le imprese che invece di effettuare gli accantonamenti riducono il valore dei crediti i minori valori di realizzo dei crediti direttamente iscritti nell'attivo del bilancio sono riconosciuti ai fini della determinazione del reddito se analiticamente giustificati.