Articolo 66. Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione Se, nei dodici mesi successivi alla data in cui e' stata sollevata l'obiezione, non sara' stato possibile giungere ad una soluzione in base al paragrafo 3 dell'articolo 65, verranno applicate le seguenti procedure: a) ogni parte di una controversia che riguardi la applicazione o l'interpretazione degli articoli 53 o 64 puo', qualora ne faccia richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato; b) ogni parte di una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte V della presente convenzione, puo' porre in atto la procedura indicata nell'allegato della convenzione inviando, a tale scopo, una richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite.