Art. 66.
               (Oneri accessori conglobati nel canone)

  Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a
carico  del  conduttore  e  conglobati nel canone, non possono essere
computati  in  misura  superiore  al 10 per cento del canone pattuito
qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo.