Art. 66.
Contratti di ricerca, di consulenza  e  convenzioni  di  ricerca  per
                             conto terzi

  Le  Universita',  purche'  non  vi  osti  lo svolgimento della loro
funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca
e  consulenza  stabilite  mediante  contratti  e convenzioni con enti
pubblici  e  privati.  L'esecuzione  di  tali contratti e convenzioni
sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano
costituiti,  agli  istituti o alle cliniche universitarie o a singoli
docenti a tempo pieno.
  I  proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al
comma  precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal
consiglio  di  amministrazione  dell'Universita',  sulla  base di uno
schema   predisposto,   su   proposta   del  Consiglio  universitario
nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
  Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni
puo'  essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore
al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma
cosi'  erogata  al  personale  non  puo' superare il 50 per cento dei
proventi globali delle prestazioni.
  Il  regolamento  di  cui  al  secondo  comma  determina la somma da
destinare  per spese di carattere generale sostenute dall'Universita'
e  i  criteri  per  l'assegnazione al personale della somma di cui al
terzo  comma.  Gli  introiti  rimanenti sono destinati di acquisto di
materiale  didattico  e  scientifico  e  a spese di funzionamento dei
dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le
convenzioni.
  Dai  proventi  globali  derivanti  dalle  singole  prestazioni e da
ripartire  con  le modalita' di cui al precedente secondo comma vanno
in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Universita'
per l'espletamento delle prestazioni medesime.
  I  proventi  derivati  dall'attivita'  di  cui  al comma precedente
costituiscono entrate del bilancio dell'Universita'.