ART. 66.
            (Norme particolari per i concorsi direttivi)

  I  candidati  degli  ultimi  concorsi ordinari per titoli ed esami,
indetti  per il reclutamento del personale direttivo degli istituti e
scuole  di istruzione secondaria ed artistica che, dopo aver superato
la  prova  scritta,  siano  stati  esclusi per non aver completato la
documentazione circa il possesso dei requisiti di ammissione entro la
scadenza  fissata  nei  decreti  di  riapertura  dei  termini  per la
presentazione  delle  domande di partecipazione, possono integrare la
documentazione  prodotta  entro  30  giorni  dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, fermo restando che i requisiti stessi
debbono essere comunque posseduti alla scadenza indicata nei predetti
decreti di riapertura.
  Le  nomine  relative ai concorsi direttivi ordinari e riservati, di
cui  alla  legge  22  dicembre  1980, n. 928, attualmente in corso di
svolgimento,  sono disposte, per ciascun tipo di concorso, all'inizio
dell'anno   scolastico   successivo  alla  conclusione  del  relativo
concorso  riservato.  Le  predette  nomine  decorrono, comunque, agli
effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.
  Alla  costituzione  delle  sottocommissioni  nei  concorsi  a posti
direttivi  nella  scuola  materna,  elementare, secondaria, nei licei
artistici   e   negli   istituti   d'arte,  da  effettuare  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge 22 dicembre 1980, n. 928, e' esteso il
disposto di cui al precedente articolo 3, ultimo comma.
  La  disciplina di cui al secondo comma del precedente articolo 5 si
applica   anche  ai  componenti  le  commissioni  e  sottocommissioni
giudicatrici   di   esami  di  abilitazione  o  di  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  ispettivo tecnico, direttivo e docente,
indetti dal 1 giugno 1978.