Art. 66 
     Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 
 
  1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati nel comma 1 dell'articolo 53,  determinate  con  gli  stessi
criteri stabiliti  per  la  determinazione  delle  plusvalenze,  sono
deducibili se sono realizzate ai sensi delle  lettere  a)  e  b)  del
comma 1 e del comma 5 dell'articolo 54. 
  2. Si considerano sopravvenienze passive il  mancato  conseguimento
di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, il sostenimento di spese,  perdite  od  oneri  a
fronte di ricavi o altri proventi che hanno  concorso  a  formare  il
reddito in precedenti esercizi e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
  3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al  costo  non
ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti  sono  deducibili  se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. 
  4. Per le perdite derivanti dalla  partecipazione  in  societa'  in
nome  collettivo  e  in  accomandita   semplice   si   applicano   le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 8. 
  5. I versamenti e le  remissioni  di  debito  di  cui  al  comma  4
dell'articolo 55 non sono ammessi in deduzione. Il relativo ammontare
si aggiunge al costo della partecipazione.