(Norme-art. 66)
                               Art. 66 
               Procedimento di esclusione del segreto 
  1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204  comma
1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori. 
  2. Quando perviene  la  comunicazione  prevista  dall'articolo  204
comma 2 del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma
il segreto se ritiene che non ricorrono i  presupposti  indicati  nel
comma 1 dello stesso articolo perche'  il  fatto,  la  notizia  o  il
documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato  per  cui
si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla  notificazione
della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento  o
l'esame del soggetto interessato. 
  3. Quando e' stata confermata l'opposizione del segreto di Stato  a
norma del comma 2, si  osservano  le  disposizioni  dell'articolo  16
della legge 24 ottobre 1977 n. 801.