(Regolamento di polizia mortuaria- art. 66)
                              Art. 66. 
  1. La sala per  autopsie  deve  rispondere  ai  medesimi  requisiti
prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65. 
  2. Nella sala munito di idonea  illuminazione  vi  deve  essere  un
tavolo anatomico, in gres, in ceramica,  in  marmo,  in  ardesia,  in
pietra artificiale  ben  levigata  o  in  metallo,  che  deve  essere
provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento  dei  liquidi
cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed
innocuo smaltimento, nonche' di sistema di aspirazione dei gas e loro
innocuizzazione.