Art. 66. (Spessore minimo degli intagli dei battistrada: attuazione della direttiva del Consiglio 89/459/CEE) 1. Il secondo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondita' degli intagli principali del battistrada dovra' essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri per i ciclomotori". 2. Dopo il secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, e' inserito il seguente: "Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso".
Nota all'art. 66: - Il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 23 giugno 1959. L'art. 50 recitava: "Art. 50 (Pneumatici e sospensioni). - Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti. Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua lunghezza e su tutta la sua circonferenza; l'altezza del rilievo non dovra' in alcun punto essere inferiore ad un millimetro per gli autoveicoli, motoveicoli, filoveicoli e rimorchi, e millimetri 0,50 per i ciclomotori. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilita' di sospensioni rigide. Chiunque circoli con uno dei veicoli indicati nei commi precedenti, nel quale i pneumatici, o sistemi equivalenti, manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero pneumatici o le ruote non siano in perfetta efficienza, ovvero i pneumatici siano consumati oltre il limite stabilito nel secondo comma, o circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000; per i motoveicoli ed i ciclomotori si applica l'ammenda da L. 1.000 a L. 5.000".