Art. 66.
            (Spessore minimo degli intagli dei battistrada:
          attuazione della direttiva del Consiglio 89/459/CEE)
  1.  Il  secondo  comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
  "Sia  le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui
predetti veicoli dovranno essere in  perfetta  efficienza,  privi  di
lesioni  che  possano  comprometterne  la  sicurezza.  Il battistrada
dovra' avere il disegno a  rilievo  ben  visibile  su  tutta  la  sua
larghezza  e  su  tutta  la  sua  circonferenza; la profondita' degli
intagli principali del  battistrada  dovra'  essere  di  almeno  1,60
millimetri  per  gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno
1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri  per  i
ciclomotori".
  2.  Dopo  il secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  393  del
1959, e' inserito il seguente:
  "Per  intagli  principali  si  intendono gli intagli larghi situati
nella zona centrale del  battistrada  che  copre  all'incirca  i  tre
quarti della superficie dello stesso".
 
          Nota all'art. 66:
            -  Il  D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e' stato pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  147
          del 23 giugno 1959. L'art. 50 recitava:
            "Art.  50  (Pneumatici  e  sospensioni). - Le ruote degli
          autoveicoli,  dei   motoveicoli,   dei   ciclomotori,   dei
          filoveicoli   e  dei  rimorchi  debbono  essere  munite  di
          pneumatici o di sistemi equivalenti.
            Sia le ruote che i  pneumatici,  o  sistemi  equivalenti,
          montati  sui  predetti  veicoli dovranno essere in perfetta
          efficienza, privi di lesioni che possano  compromettere  la
          sicurezza. Il battistrada dovra' avere il disegno a rilievo
          ben  visibile  su  tutta la sua lunghezza e su tutta la sua
          circonferenza; l'altezza del rilievo non  dovra'  in  alcun
          punto   essere   inferiore   ad   un   millimetro  per  gli
          autoveicoli,  motoveicoli,  filoveicoli   e   rimorchi,   e
          millimetri 0,50 per i ciclomotori.
            Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli,  i  filoveicoli  ed  i
          rimorchi  debbono  essere  muniti  di  idonei   organi   di
          sospensione  elastica,  salvo  che,  in relazione alle loro
          caratteristiche ed allo specifico uso cui  sono  destinati,
          non  venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e
          dal Ministero dei trasporti l'ammissibilita' di sospensioni
          rigide.
            Chiunque  circoli  con uno dei veicoli indicati nei commi
          precedenti, nel quale i pneumatici, o sistemi  equivalenti,
          manchino  o  non siano conformi alle disposizioni stabilite
          dal regolamento, ovvero pneumatici o le ruote non siano  in
          perfetta  efficienza,  ovvero  i pneumatici siano consumati
          oltre il limite stabilito nel secondo comma, o circoli  con
          un  veicolo  mancante  di organi di sospensione elastica, a
          meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide,
          e' punito con l'ammenda da L. 5.000  a  L.  20.000;  per  i
          motoveicoli  ed  i  ciclomotori  si applica l'ammenda da L.
          1.000 a L. 5.000".