Art. 66. Modificazioni di disposizioni agevolative 1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (a), sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo. 2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinera', ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalita' ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della societa' di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (a), recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta societa'. 3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami aziendali di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (a) , sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire. Gli stessi atti, (( nonche' gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992 )) (a) , non sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (b) , fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643 (b) , si assumera' come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della societa'. 4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di societa' finalizzate alla chiusura programmata dell'attivita' mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221 (c), i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonche' i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per ciascun tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. 5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (d) , e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto (d) nonche' l'articolo 20 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (e) . Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' alle scritture pri- vate non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie. 6. L'articolo 9 della tabella degli atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Atti propri delle societa' ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa (f) diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonche' quelli che comportano variazione del capitale sociale delle societa' cooperative e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 (g) , e ogni altra scrittura ad essi inerente.". (( 6-bis. Alle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro )) (( consorzi disciplinati dai principi della mutualita', in )) (( conformita' all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo )) (( provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive )) (( modificazioni (h), ed iscritti nei registri prefettizi o nello )) (( schedario generale della cooperazione, si applica la seguente )) (( disciplina in materia di imposte di bollo e di registro: )) (( a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione )) (( e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi )) (( alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola )) (( esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti )) (( dall'imposta di bollo in modo assoluto; )) (( b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a )) (( registrazione gratuita; )) (( c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni )) (( previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la )) (( registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura )) (( fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, )) (( compresi i relativi allegati. )) (( 6-ter Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a )) (( partire dal 1 gennaio 1993". )) 7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (i), e 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (l), limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla meta' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (i), nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (m) . 8. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (i), e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (( (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) )). - 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. c-bis) (( istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi )). 2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.". 9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il 1994 della quota di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (n) , per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1 gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981 (o). (( La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 (o) si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993 )). Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano. (( 9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per )) (( l'esecuzione delle attivita' previste dall'articolo 4, lettere )) (( a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della )) (( previdenza sociale 9 maggio 1989 (p) , pubblicato nella )) (( Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli )) (( obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. )) (( 492 (q), non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul )) (( valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, )) (( ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si )) (( da' luogo a rimborsi. )) 10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (r), sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita': a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. 3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso."; b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Con decorrenza dal (( 1 gennaio 1994 )) , se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse"; 2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture."; 3) il sesto comma e' soppresso; 4) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo."; 5) l'ottavo comma e' soppresso; 6) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38-quater e dell'articolo 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato."; c) nell'articolo 74, quarto comma, e' aggiunto il seguente periodo: "In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.". (( 10-bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i )) (( versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute )) (( nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 )) (( marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n. )) (( 213 (s), nonche' nel presente articolo, nella parte in cui )) (( sostituiscono l'articolo 33 del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni )) (( (s), anche qualora non sia stata esercitata l'opzione )) (( prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione )) (( deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione )) (( annuale relativa al 1993. )) 10-ter. (( Alla legge 23 marzo 1981, n. 91 )) (t) , sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) all'articolo 15, settimo comma, le parole: "alla data di )) (( entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle )) (( seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994"; )) (( b) all'articolo 17, primo comma, le parole: "entro un anno )) (( dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite )) (( dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994". )) 11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (s), come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. 12. Le prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio delle attivita' di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. 13. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (r), non si applica alla destinazione a finalita' estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attivita' agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di societa' o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992. (( 14. Nei confronti delle societa' per azioni e delle aziende )) (( speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge )) (( 8 giugno 1990, n. 142 (u), nonche' nei confronti dei nuovi )) (( consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della )) (( medesima legge (u) si applicano, fino al termine del terzo anno )) (( dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di )) (( acquisizione della personalita' giuridica o della )) (( trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni )) (( tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza. )) 15. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e proroghe (v) , e' applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980. 16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (r), entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 (x). 17. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (y), le parole "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni(r)". 18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto- legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (w), non e' dovuta dagli Istituti autonomi case popolari. 19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (z). 20. L'imposta comunale sugli immobili di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (aa) , dovuta per l'anno 1993 dalla societa' di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (a) , subentrata in qualita' di concessionaria per i servizi di telecomunicazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sara' corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale e' stata effettuata la concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.a. per i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima societa' dell'accertamento definitivo dei valori dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della legge n. 58 del 1992 (a); per i predetti beni trasferiti, relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione dei coefficienti prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (m). 21. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (r), si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreche' i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette operazioni hanno gia' versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972 (r) (s). L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32 (bb),, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali. 22. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (i), come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 22-bis. L'Azienda autonoma dei monopoli di Stato puo' concedere )) (( alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche' )) (( alle aziende di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di )) (( prestare cauzione per le forniture di merci )) (( proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di )) (( convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto )) (( obbligo e' previsto. Il beneficio puo' essere revocato in )) (( qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla )) (( solvibilita' dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o )) (( l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della )) (( revoca, prestare la prescritta cauzione. )) __________________ (a) Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 5 e 6 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante: "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni": "Art. 1 (Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico). - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonche' l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una societa' appositamente costituita per la durata di dieci anni dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito denominata "Societa'", la totalita' delle cui azioni sia posseduta direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 e comunque non superiore ad un anno. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonche', fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi concessi. 2. All'atto di concessione di cui al comma 1 e' annessa una convenzione la quale, in conformita' delle disposizioni recate dal capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro: a) il mantenimento degli standard di servizio assicurati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le modalita' di proseguimento dei piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento ai servizi di cui al comma 1; b) la facolta' per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla convenzione stessa; c) i criteri per la determinazione delle modalita' di utilizzo degli impianti e delle reti della Societa' da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, di seguito denominate 'concessionarie', per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le modalita' di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1 dell'articolo 3. 3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2. 4. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di indicazioni dell'IRI, una proposta di delibera concernente i criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni. 5. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attivita' svolte dalle concessionarie in conformita' a criteri di omogeneita' di funzioni, di efficienza ed economicita' di gestione, di trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopolio e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo altresi' il necessario coordinamento dei servizi. 6. Il CIPE delibera entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4 e l'IRI, nei successivi centottanta giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana appositi atti aggiuntivi alle concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in vigore e stipula atti integrativi alle annesse convenzioni. La delibera del CIPE e' trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini del deferimento alle competenti commissioni parlamentari permanenti". "Art. 3 (Trasferimento dei beni) . - 1. All'atto dell'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 1, gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, inclusi pertinenze ed accessori, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attinenti a servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'art. 1, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono trasferiti in proprieta' alla Societa'. La stessa Societa' subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attivita' di gestione dei servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'art. 1, come pure nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni. 2. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, composta da esperti e da rappresentanti delle amministrazioni statali interessate e dell'IRI, provvede ad individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni ed i rapporti indicati nel comma 1. Gli elenchi descrittivi redatti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione procede ad una prima valutazione dei beni e rapporti individuati ai sensi del comma 2, fatta esclusione per gli oneri relativi al personale che rimangono a carico della Societa'. Ai fini della valutazione dei beni e rapporti, la commissione tiene conto delle conclusioni cui perverranno due societa' di certificazione o istituti bancari specializzati operanti, rispettivamente, su incarico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI. Le societa' di certificazione e gli istituti bancari specializzati sono incaricati contestualmente alla costituzione della commissione e hanno la facolta' di prendere visione di qualsiasi atto o scrittura riferita ai beni e ai rapporti da trasferire. I relativi oneri sono posti a carico rispettivamente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI. 4. La commissione, dopo tre mesi dal termine stabilito dal comma 3 dell'art. 4 per l'esercizio del diritto di opzione tra il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico ed il rapporto di lavoro presso la Societa' e le concessionarie, procede alla valutazione degli oneri assunti dalle medesime a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. Entro i successivi sei mesi la commissione procede all'accertamento definitivo, anche su base reddituale, dei valori dei beni e rapporti trasferiti alla Societa', inclusi gli oneri gia' predeterminati, assunti da quest'ultima e dalle concessionarie per il personale, a seguito dell'esercizio del predetto diritto di opzione. 5. Le spese di funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono poste a carico della Societa' e saranno detratte dai corrispettivi da essa dovuti ai sensi del comma 6. 6. Quale anticipo sul corrispettivo dei beni di cui al comma 1, la Societa' e' tenuta, per i primi tre anni dalla data di inizio della decorrenza della concessione, al pagamento di una somma annua ragguagliata agli introiti lordi complessivi di tutti i servizi di telecomunicazioni svolti in concessione da societa' direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, con la eccezione dei servizi di radiodiffusione circolare, nella misura dell'1,6 per cento. Decorsi tre anni dalla data di inizio della decorrenza della concessione, sono determinati in via definitiva dalla commissione, sempre con l'assistenza delle societa' di certificazione o degli istituti bancari specializzati di cui al comma 3, i valori a conguaglio quale corrispettivo del complesso aziendale trasferito. Tale determinazione definitiva terra' conto delle conclusioni cui la stessa commissione e' pervenuta sulla base di quanto stabilito al comma 4. I valori a conguaglio sono corrisposti nei sette anni successivi alla loro determinazione definitiva e su di essi viene corrisposto un interesse annuo determinato dalla commissione sulla base di intese raggiunte tra le parti. 7. Le somme di cui al comma 6 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 8. I beni di cui al comma 1, provvisoriamente iscritti in bilancio al valore corrispondente alla sommatoria degli oneri assunti, sono ceduti in uso dalla Societa' alle concessionarie entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, verso un canone corrispondente ai costi sostenuti; le concessionarie provvedono alla manutenzione ordinaria dei beni di cui al presente comma e le relative spese sono fiscalmente deducibili in deroga al disposto dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. La Societa', entro il termine di dieci anni di cui al comma 1 dell'articolo 1, trasferisce in proprieta', esclusivamente alle concessionarie, i beni e gli impianti funzionali all'esercizio dei servizi di telecomunicazioni". "Art. 5 (Norme previdenziali) . - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle societa' di cui all'art. 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonche' il personale transitato alla Societa' o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'art. 4. Le predette societa' hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento. 2. Gli oneri relativi alla costituzione della posizione assicurativa per il personale di cui al comma 4 dell'articolo 4 sono cosi' ripartiti: a) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella misura del 52,5 per cento delle riserve matematiche, riferite alla data di cancellazione del personale dai ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al menzionato art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981; b) a carico della Societa' o delle concessionarie per la restante quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico di tali societa' risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza e' versata da esse all'entrata del bilancio dello Stato. 3. Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma del comma 1, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, e' effettuato in quindici annualita' costanti posticipate. 4. Hanno facolta' di conservare il trattamento previdenziale in atto i dipendenti che, gia' iscritti al Fondo, facciano richiesta in tal senso entro dodici mesi dall'assunzione in aziende che siano controllate direttamente o indirettamente dalle societa' di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e che, pur non gestendo servizi in concessione, svolgono attivita' strettamente connesse all'esercizio delle telecomunicazioni. 5. Il personale che non ha esercitato nei termini l'opzione per l'impiego pubblico, di cui al comma 4 dell'art. 4, ha titolo alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego". "Art. 6 (Norme transitorie e finali). - 1. Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed ogni altra entrata non correlata alla gestione dei servizi trasferiti, gia' spettanti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono devolute all'entrata del bilancio dello Stato. 2. I compiti spettanti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono trasferiti all'Istituto postelegrafonici secondo criteri determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Il demanio dello Stato o l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni succedono all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella titolarita' dei rapporti giuridici e nella proprieta' dei beni, ivi compresi accessori e pertinenze, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3; al personale di cui all'articolo 4, titolare della concessione di un alloggio di servizio, e' assicurata la facolta' di conservarne l'uso alle condizioni vigenti in materia. 4. Il Ministero del tesoro rimborsa alla Societa' le spese sostenute per il completamento delle opere connesse ad impianti di cui all'articolo 3, in corso di realizzazione o per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attraverso l'utilizzazione delle disponibilita' esistenti, alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, nel conto infruttifero intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 5. Gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da societa' direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, connessi alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazioni di cui alla presente legge, nonche' le operazioni di pagamento allo Stato delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire. (b) Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante: "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili": "Art. 2 (Applicazione dell'imposta) . - L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sull'immobile. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie. In caso di vendita con riserva di proprieta' e di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'". "Art. 3 (Applicazione dell'imposta per decorso del decennio). - Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo o oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto. Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra piu' societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle societa' fuse o incorporate. Le disposizioni di quest'articolo si applicano dal 1 gennaio 1975". Art. 6 (Imponibile). - L'incremento di valore e' costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data della quale si verificano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione. Per la determinazione della differenza si assumono, per gli immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione e' stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta. Per i trasferimenti non soggetti all'imposta proporzionale di registro o all'imposta di successione ne' all'imposta sul valore aggiunto si assumono quali valore iniziale e valore finale i valori venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro. Per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata in vigore del presente decreto il valore iniziale e' quello venale che i beni avevano al 1 gennaio 1963 ovvero, nel caso di beni per i quali erano applicabili le disposizioni della legge 5 marzo 1963 n. 246, quello che essi avevano alla diversa data stabilita con le deliberazioni previste dagli articoli 5 e 25 della predetta legge. Il valore dei beni acquistati sia entro il decennio che oltre, per i quali, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si siano verificati i presupposti per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per questa sia intervenuto l'accertamento, e' quella risultante dall'accertamento stesso. Per gli immobili di cui all'art. 3 si assumono, ai fini della differenza imponibile, quale valore finale quello venale dell'immobile al compimento del decennio e quale valore iniziale quello di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o a causa di morte, determinato ai sensi dei commi precedenti, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione. Per gli immobili che al 1 gennaio 1975 appartengano alle societa' da oltre dieci anni si assumono come valore iniziale e come valore finale i valori venali al 1 gennaio 1965 e al 1 gennaio 1975. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta e' liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio. Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili gia' appartenenti a societa' fuse o incorporate, alienati dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante o a questa appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale e' quello degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle societa' fuse o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tale societa'. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale e' calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione o come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma". (c) Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, recante: "Interventi per la politica mineraria per il 1988": "1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attivita' si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendono attivita' sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attivita' e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unita', da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore". (d) Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente "Approvazione del testo di legge del registro" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 17 maggio 1924, gli articoli da 65 a 67 della tabella C, abrogati dal presente articolo, disciplinano il re- gime tributario di favore concesso alle societa' cooperative di ogni specie. (e) Il testo dell'art. 20 della tabella B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), abrogata dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 20. - Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle societa' cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50.000.000 e a lire 100.000.000. Per le societa' cooperative per case popolari ed economiche tale limite e' di lire 1.000.000.000". (f) Per il testo dell'art. 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota (m) all'art. 63. (g) Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, reca: "Approvazione della legge delle tasse sui contratti di borsa". (h) Si riporta il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione". "Art. 26 (Requisiti mutualistici). - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita', dei quali e' competente a giudicare l'amministrazione finanziaria. In caso di controversia decide il Ministro per le finanze, d'intesa con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative". (i) Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, reca la disciplina delle agevolazioni tributarie. Il testo dell'art. 21, secondo comma, del predetto decreto, abrogato dal presente articolo, era il seguente: "Gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende e istituti di credito a regioni, province, comuni, enti ospedalieri ed enti pubblici di beneficenza, assistenza e istruzione sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per meta' del loro ammontare". (l) Si riporta il quarto comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, abrogato dal presente articolo: "L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovute dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono ridotte alla meta'". (m) Si riportano gli articoli 67, comma 2, e 118, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 217: "Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. (Omissis). 2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 3.10-bis. (Omissis) ". "Art. 118 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica: a) per le persone fisiche e per le societa' semplici, sui singoli redditi determinati con i criteti stabiliti nel titolo I. Il reddito delle imprese familiari e' assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori; b) per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I; c) per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti dal titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo e' assunto al lordo degli accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle perdite di precedenti esercizi di cui all'art. 102; d) per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. 2. (Omissis)". (n) Il testo del primo comma dell'art. 19, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, recante: "Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", e' il seguente: "Il canone di locazione degli alloggi e' costituito: a) da una quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano, determinato ogni triennio con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate; b) da una quota di spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per la case popolari in base ai consuntivi dell'esercizio immediatamente precedente; c) da una quota per la manutenzione, determinata entro il mese di dicembre di ciascun anno sulla base del programma di manutenzione dell'anno successivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, sentite le associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari; d) da una quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonche' per consumi di acqua e energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi. Questa quota e' fissata dall'Istituto autonomo per le case popolari in relazione ai servizi prestati ed al costo degli stessi calcolato sul complesso degli immobili gestiti. L'Istituto autonomo per le case popolari pro- cede annualmente ai relativi conguagli secondo piani di ripartizione stabiliti dal consiglio di amministrazione per i singoli servizi prestati". (o) Si riporta il testo del paragrafo 11 della delibera CIPE del 19 novembre 1981, recante: "Edilizia sovvenzionata. Criteri per l'asegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni. Fissazione dei limiti di reddito (art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e art. 13 del decreto-legge 5 dicembre 1979, n. 622, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25)": "11. Il canone di locazione degli alloggi indicati al paragrafo 2 e' diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonche' a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi, calcolato sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi, secondo i criteri stabiliti dalla regione. La regione disciplina la determinazione dei canoni di locazione tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell'alloggio espresse dai parametri della legge 27 luglio 1978, n. 392 e del reddito del nucleo familiare dell'assegnatario secondo il seguente schema: Reddito (1) Canone - - A) Non superiore all'importo di Sociale ridotto, compreso tra il una pensione minima INPS per 15 ed il 25% dell'equo canone la generalita' dei lavoratori (comprensivo degli aggiornamenti piu' una pensione sociale, per per indicizzazione maturati al pensionati e minori privi di momento dell'entrata in vigore redditi propri. del provvedimento regionale). B) Compreso tra zero ed il Sociale, compreso tra il 33 limite di reddito per ed il 90% dell'equo canone l'assegnazione, maggiorato (comprensivo degli aggiorna- del 25% da articolare in menti per indicizzazione, un massimo di 4 fascie come sopra) crescente con correlate percentualmente l'aumentare del limite di al limite predetto. reddito di ciascuna fascia. C) Compreso tra il limite Equo canone comprensivo superiore della fascia degli aggiornamenti per precedente ed il limite indicizzazione, come stabilito per la deca- sopra. denza, come precisato al paragrafo 3. Ai fini della determinazione dei canoni di cui sopra, la regione include i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in zone territoriali omogenee stabilendo i relativi coefficienti di classe demografica. Ai fini dell'applicazione del canone, gli assegnatari vengono collocati nelle fasce di reddito sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore. Qualora la documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario e' determinato secondo le modalita' di cui al paragrafo 3. Fino alla data di produzione della documentazione anagrafica e fiscale, richiesta dall'ente gestore ovvero fino alla determinazione del reddito ai sensi del comma precedente, agli assegnatari si applica il canone attribuito alla fascia superiore o alla fascia intermedia fra quelle individuate ai sensi della lettera B) qualora alla data di entrata in vigore del provvedimento regionale siano soggetti, rispettivamente, al canone minimo di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ovvero al canone minimo ridotto ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo; agli assegnatari di cui agli ultimi due commi del medesimo art. 22 si applica il canone di cui alla lettera C). Ove le disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza non dispongano l'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali con scadenza uguale o inferiore al biennio, gli enti gestori provvederanno ad aggiornare la documentazione anagrafica e fiscale ed eventualmente a modificare la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito ogni due anni, con decorrenza della entrata in vigore del provvedimento regionale attuativo dei presenti criteri. La regione, nell'individuare fasce di reddito e percentuali di riduzione dell'equo canone, dovra' fare in modo che il gettito annuo complessivo dei canoni nell'ambito regionale non sia inferiore all'ammontare risultante dall'applicazione dei massimali in vigore, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, alla data di approvazione del provvedimento regionale, aumentati del 50%, da destinare, dedotte le quote di competenza degli enti gestori, alle finalita' indicate nel penultimo comma dell'articolo medesimo. Gli aggiornamenti dei canoni conseguenti alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono applicati annualmente dall'ente gestore con decorrenza dal mese di agosto e nella misura stabilita dal C.E.R. Su richiesta dell'assegnatario, che abbia subito per l'anno precedente una dimunuzione del reddito complessivo familiare tale da farlo ricadere in una fascia inferiore, l'ente gestore dispone la corrispondente riduzione del canone. La disciplina regionale in materia di canone di locazione avra' decorrenza dal secondo mese successivo a quello della sua entrata in vigore che dovra' avvenire entro il termine indicato al precedente paragrafo 1. L'applicazione del canone sociale risultante dalla predetta disciplina potra' essere graduata nei due anni successivi alla scadenza di tale termine a prescindere dalla data effettiva di entrata in vigore della disciplina regionale. Scaduto il termine di cui al paragrafo 1 e fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, le somme contabilizzate nella gestione speciale di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non potranno essere utilizzate per la destinazione di cui al terzo comma, lettera d) del medesimo articolo.". (p) Si riporta il testo dell'art. 4 del D.M. 9 maggio 1989, recante: "Definizione degli obiettivi del processo di innovazione dei sistemi formativi regionali, degli indicatori utili alla misurazione dell'avanzamento di detto processo e delle categorie di intervento ammissibili.". "Art. 4. - I contributi erogati ai sensi della legge n. 492/88, possono essere utilizzati esclusivamente per far fronte ai seguenti tipi di spese: A) Progettazione, sperimentazione e sviluppo dei sistemi di controllo di qualita' e di verifica degli effetti della formazione. B) Realizzazione di sistemi informativi per la programmazione, gestione e verifica delle attivita' formative, compatibili nel quadro di un sistema informativo nazionale pubblico, esclusi i costi di acquisto dell'hardware. C) Affitto o canone di contratto di leasing, relativo ad attrezzature didattiche tecnicamente avanzate, purche' tale costo risulti inserito nel quadro di attivita' formative programmate. D) Realizzazione di corsi formativi sperimentali, con il contributo del Fondo sociale europeo, relativi a profili professionali innovativi, legati a bisogni consistenti oppure tendenti a collaudare e diffondere nuove tecniche didattiche. E) Realizzazione di corsi di riqualificazione, per operatori della formazione professionale, anche rivolti al reimpiego in settori diversi da quello formativo.". (q) Il D.L. 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, reca: "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto- legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.". (r) Per il testo degli articoli 26, 27 e 74 del citato D.P.R. 633/1972, cosi' come modificati dal presente decreto, si vedano, rispettivamente, la nota (a) e la nota (q) all'art. 36, per il testo dell'art. 8 del medesimo decreto, come modificato dal presente decreto, si veda la nota (a) all'art. 41; il testo dell'art. 33 del medesimo decreto e' stato sostituito dal comma 10 del presente articolo; per il testo dell'art. 34 del medesimo decreto, come modificato dal presente articolo, si veda la nota (a) all'art. 38. Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 38-quater, 72 e 73 del citato D.P.R. n. 633/1972: "Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di proprieta'; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa; 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica. Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa; c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non sucettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere in- dicate nell'art. 9, lettera a), della L. 28 gennaio 1977, n. 10; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; e) i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni; f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti; (( g) (soppressa) ; h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19; i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni". "Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri). - Le cessioni a persone domiciliate e residenti negli altri Stati membri della Comunita' economica europea di beni di corrispettivo unitario superiore a L. 250.000 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dello Stato, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta se i beni stessi siano soggetti all'imposta, all'atto dell'importazione, nello Stato membro in cui l'acquirente ha il domicilio o la residenza. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura ai sensi dell'art. 21 con l'indicazione anche degli estremi del passaporto o altro documento equipollente. L'esemplare consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale dello Stato d'importazione, entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del suddetto termine. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle cessioni ivi indicate effettuate a persone domiciliate e residenti fuori della Comunita' economica europea; in tal caso l'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere vistato dall'ufficio doganale di uscita dallo Stato e restituito al cedente entro tre mesi dall'effettuazione della cessione. Per le cessioni di cui ai precedenti commi, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' di cui al primo comma, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale a norma dei precedenti commi entro il termine ivi stabilito. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione dell'imposta nel registro di cui all'art. 25. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalita' di attuazione del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresi' disposti l'adeguamento annuale dell'ammontare di riferimento di cui al primo comma in relazione alle variazioni dei valori di conversione dell'unita' di conto europea nonche' l'aggiornamento dell'ammontare stesso in relazione ad ogni modifica che verra' apportata in sede comunitaria all'ammontare dello sgravio fiscale calcolato in unita' di conto". "Art. 72 (Trattati e accordi internazionali). - Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate: 1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato; 3) alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate da imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette comunita', nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunita' stessa; 4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istizionali. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) all'orche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano d'importo superiore alle lire centomila". "Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini: a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti; b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione; c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto; d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono; e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere de- terminate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potra' essere disposta l'applicazione dei contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa' controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio dell'anno solare precedente.". (s) Le disposizioni dell'art. 66 dei D.L. n. 513/1992, n. 47/1993, n. 131/1993, n. 213/1993, nella parte in cui sostituiscono l'art. 33 del D.P.R. 633/1972, nel corso delle varie reiterazioni di detti decreti-legge non convertiti, hanno mantenuto lo stesso testo, analogo a quanto disposto dal comma 10 del presente articolo. (t) Si riporta il testo degli articoli 15 e 17 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante: "Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti", cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 15 (Trattamento tributario). - Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'art. 49, terzo comma, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennita' prevista dal settimo comma dell'art. 4 della presente legge e' soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e succes- sive modificazioni ed integrazioni. L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'art. 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'attivita' relativa a tali operazioni le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Le somme versate a titolo di indennita' di preparazione e promozione, ai sensi dell'art. 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'art. 17, in societa' per azioni o in societa' a responsabilita' limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attivita' sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data del 31 dicembre 1994 in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.". "Art. 17 (Trasformazione delle societa' e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5). - Le societa' di cui all'art. 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 1994. La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1 luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.". (u) Si riporta il testo degli articoli 22, 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente: "Ordinamento delle autonomie locali": "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati". "Art. 23 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato del consiglio comunale o prinviciale. 2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione". "Art. 25 (Consorzi). - 1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o piu' servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili. 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio. 3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. 4. L'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. Tra gli stessi comuni e province non puo' essere costituito piu' di un consorzio. 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali". "Art. 60 (Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associa- tive in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge. 2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'art. 13, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale". (v) Si riporta il testo dell'art. 5, primo comma, del D.L. 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, recante: "Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980": "Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto: a)-e) (omissis); f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita' di demolizione e sgombero delle macerie". (x) Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, reca: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'". (y) Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 12. - 1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1 gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, (( di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, )) per le prestazioni previste nel D.M. 25 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981, nonche' per le cessioni di beni risultanti, ancorche' non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni. 3-15 (Omissis)". (w) Il D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, reca: "Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese". (z) Il testo dell'art. 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica", e' il seguente: "2. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995". (aa) Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421": "Art. 1 (Istituzione dell'imposta. Presupposto). - 1. A decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa". (bb) Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 19 marzo 1973, n. 32, recante: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano": "Art. 6. - I prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione forniti, nel territorio della Repubblica, da ditte nazionali ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, sono considerati esportati limitatamente ai quantitativi che saranno fissati annualmente, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione al fabbisogno di detti comandi, quartiergenerali ed organismi sussidiari. L'energia elettrica fornita agli enti specificati nel comma precedente e' esente dall'imposta erariale di consumo. E' altresi' esente dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica, prodotta con impianti propri, dagli enti anzidetti, o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti".