Art. 66. 
                Funzionamento. Ammissione. Personale 
 
  1.  Le  norme  relative  al  funzionamento  dell'istituto   statale
"Augusto  Romagnoli"  di  specializzazione  per  gli  educatori   dei
minorati della vista  sono  stabilite  con  apposito  regolamento  da
emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  sentite
le  associazioni  e  gli  enti  interessati  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
400. 
  2.  I  ciechi  sono  ammessi  ai  corsi   aventi   i   compiti   di
specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo  64
senza limiti di numero. Il numero  dei  posti  riservati  ai  vedenti
viene stabilito dal Ministero della pubblica  istruzione  sulla  base
delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei
minorati  della  vista,  di  cui  al  comma  1,  lettere  a)   e   b)
dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno. 
  4. Il ruolo organico del personale dell'istituto  statale  "Augusto
Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei  minorati  della
vista comprende le seguenti qualifiche: 
   preside; 
   docente di pedagogia; 
   docente di tirocinio; 
   assistente di tirocinio; 
   docente di didattica musicale; 
   istruttore tecnico pratico; 
   assistenti; 
   docenti di scuola materna; 
   personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 
  5. Il preside dell'istituto statale  di  specializzazione  per  gli
educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse  di
cui all'articolo 65, comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside,
di docente e di assistente si accede ai sensi degli  articoli  398  e
seguenti salvo quanto disposto dal presente capo. 
  6. Il posto di docente di didattica della musica  della  scuola  di
specializzazione e' conferito mediante concorso pubblico  per  titoli
ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di
magistero  di  pianoforte   e   del   diploma   di   specializzazione
dell'istituto "Augusto Romagnoli". 
  7. Al docente di didattica musicale si  applicano  le  norme  sullo
stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica
degli istituti magistrali. 
  8.  Gli  insegnamenti  della  psicologia,  della  pediatria,  dell'
educazione fisica, dell'oculistica, sono  affidati  per  incarico  su
proposta del preside dell'istituto. 
  9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti  o  per  supplire
titolari assenti  sono  conferite  ai  sensi  degli  articoli  520  e
seguenti. 
  10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante
concorso al quale possono partecipare coloro  che  sono  forniti  del
diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli"
e in possesso di un titolo di studio non inferiore  alla  licenza  di
scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si  applicano  le  norme
giuridiche  e  il  trattamento  economico  previsto  per  i   docenti
tecnico-pratici. 
  11. I posti del personale docente e del personale assistente  fanno
parte di distinti ruoli speciali provinciali. 
  12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai
ruoli provinciali. 
 
          Nota all'art. 66:
             - Per l'art. 17 della legge n.  400/1988  si  veda  nota
          all'art. 27.