Art. 66.
            Interventi correttivi del costo del personale
 1.  Fermo  restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978,  n.  468  (a),  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino o siano prevedibili,  per  qualunque  causa,  scostamenti
rispetto  agli  stanziamenti  previsti  per  le  spese  destinate  al
personale, il Ministro  del  tesoro,  informato  dall'amministrazione
competente,  ne  riferisce  al  Parlamento,  proponendo l'adozione di
misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La
relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della  spesa
relativa  al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
 2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in  qualunque  modo,  a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del  bilancio,  ne  danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  al
Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  ed  al
Ministero del tesoro. Ove tali decisioni producano nuovi  o  maggiori
oneri  rispetto  alle  spese  autorizzate,  i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro presentano, entro  trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  delle  sentenze  della  Corte
costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di  altre
autorita'  giurisdizionali,  una  relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con  procedura  d'urgenza  una  nuova
disciplina  legislativa  idonea  a  ripristinare i limiti della spesa
globale.
 3. I Ministri del bilancio e della programmazione  economica  e  del
tesoro  provvedono,  con  la  stessa  procedura  di cui al comma 2, a
seguito di richieste pervenute  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre gli effetti indicati nel  medesimo  comma  2  sulla  entita'
della spesa autorizzata.
  (a)  La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in  materia  di  bilancio.".  Si
trascrive il testo del relativo art. 11-ter, comma 7:
  "7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si verifichino
scostamenti rispetto alla previsione di spesa o di  entrate  indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro
competente  ne da' notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che
riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative legislative. La stessa procedura e' applicata in  caso  di
sentenze   definitive   di   organi  giurisdizionali  e  della  Corte
costituzionale  recanti  interpretazioni  della   normativa   vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri".