Art. 66. Funzioni conferite agli enti locali 1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative: a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h); b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi; c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.
Nota all'art. 66: - Per il testo dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda in nota all'art. 3.