Art. 66.
                 Funzioni conferite agli enti locali
  1. Sono attribuite, ai sensi  dell'articolo 4, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
  a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del
catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione
degli  estimi  e  del  classamento, fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 65, lettera h);
  b)  alla  delimitazione  di  zone  agrarie  interessate  ad  eventi
calamitosi;
  c)  alla  rilevazione  dei  consorzi  di  bonifica  e  degli  oneri
consortili gravanti sugli immobili.
  2. Nelle zone montane le funzioni  di cui al comma 1 possono essere
esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.
 
          Nota all'art. 66:
            - Per il testo dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59, si veda in nota all'art. 3.