Art. 66 
               Mercati all'ingrosso di titoli di Stato 
 
  1. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, anche in  deroga  alle  disposizioni  del  presente  capo,
sentite la Banca d'Italia e  la  CONSOB,  disciplina  e  autorizza  i
mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti. 
  2. La Banca d'Italia  e'  ammessa  alle  negoziazioni  sui  mercati
all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e'  ammesso  alle  negoziazioni  sui
mercati all'ingrosso di titoli di Stato e  vi  partecipa  comunicando
preventivamente alla Banca d'Italia i  tempi  e  le  modalita'  degli
interventi. Per motivate ragioni di  tutela  della  stabilita'  della
moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla  comunicazione
puo' chiedere il differimento degli interventi o diverse modalita' di
attuazione. Le disposizioni emanate ai  sensi  del  comma  1  possono
prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche  di  soggetti  diversi
dagli intermediari autorizzati all'attivita' di negoziazione.