Art. 66 
 
 
         Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna 
 
  1. La Banca d'Italia puo' disporre la sospensione  di  obblighi  di
pagamento o di consegna  a  norma  di  un  contratto  di  cui  l'ente
sottoposto a risoluzione  e'  parte.  La  sospensione  decorre  dalla
pubblicazione  del  programma  di  risoluzione  e  dura   fino   alla
mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per  lo  stesso  periodo
sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti  dal
medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente sottoposto  a
risoluzione. 
  2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica: 
    a) ai depositi ammissibili al rimborso; 
    b) agli obblighi di pagamento e di  consegna  nei  confronti  dei
sistemi  di  pagamento  o  di  regolamento  titoli  o  dei   relativi
operatori, delle controparti centrali e delle banche centrali; 
    c)  ai  crediti  protetti  da  un  sistema  di  indennizzo  degli
investitori. 
  3. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si  tiene
conto  dell'impatto  delle  misure  sul  regolare  funzionamento  dei
mercati finanziari.