(Accordo-art. 66)
 
                             Articolo 66 
 
Competenze del tribunale relativamente  alle  decisioni  dell'Ufficio
                        europeo dei brevetti 
 
  1. Nelle azioni proposte a norma  dell'articolo  32,  paragrafo  1,
lettera  i),  il  tribunale  puo'  esercitare  le   attribuzioni   di
competenza affidate all'Ufficio europeo  dei  brevetti  conformemente
all'articolo 9 del regolamento (UE) n.  1257/2012,  ivi  compresa  la
rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria. 
 
  2. Nelle azioni proposte a norma  dell'articolo  32,  paragrafo  1,
lettera i), le  parti,  in  deroga  all'articolo  69,  sostengono  le
proprie spese.