Art. 66 Modifiche all'articolo 151 del codice della giustizia contabile - Giudice competente 1. All'articolo 151, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, in funzione di giudice unico» sono soppresse.
Note all'art. 66: - Si riporta l'articolo 151 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 151 (Giudice competente). - 1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica. (Omissis).».