(Allegato-art. 66)
                              Art. 66. 
                 Sistemi per la gestione del rischio 
 
    1. Le parti prendono atto che la promozione della  cultura  della
sicurezza e della prevenzione degli errori nell'ambito della gestione
del rischio e delle  logiche  del  governo  clinico  rappresenta  una
condizione imprescindibile per migliorare la qualita' dell'assistenza
e per l'erogazione di prestazioni piu' coerenti  con  le  aspettative
dei cittadini. 
    2. Le aziende  ed  enti  attivano  sistemi  e  strutture  per  la
gestione  dei  rischi,  anche  tramite  sistemi  di   valutazione   e
certificazione   della   qualita',   volti   a   fornire    strumenti
organizzativi e tecnici adeguati per una corretta  valutazione  delle
modalita' di  lavoro  da  parte  dei  professionisti  nell'ottica  di
diminuire le potenzialita' di errore e,  quindi,  di  responsabilita'
professionale nonche' di ridurre la complessiva  sinistrosita'  delle
strutture sanitarie. 
    3. Le aziende  ed  enti  sono  tenute  a  dotarsi  di  sistemi  e
strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalita'
specifiche ed adeguate secondo gli atti  di  indirizzo  regionali  in
materia, e, nell'ottica  di  fornire  trasparenza  e  completezza  al
processo di accertamento dei  fatti,  coinvolgono  il  professionista
interessato nel sinistro in esame. 
    4.  Al  fine  di  individuare  modalita'   di   gestione   e   di
ricomposizione dei conflitti, le aziende ed enti ricercano mediazioni
stragiudiziali e potenziano la trattazione del contenzioso,  mediante
lo sviluppo di specifiche competenze legali e medico-legali,  nonche'
l'istituzione, senza oneri aggiuntivi, di appositi  Comitati  per  la
valutazione dei rischi. 
    5. I dirigenti devono avere un ruolo attivo sia nella corretta ed
informata gestione del rischio  che  nelle  attivita'  connesse  alla
prevenzione dello stesso.  A  tal  fine  sono  tenuti  a  partecipare
annualmente alle iniziative di formazione aziendale, di cui  all'art.
24, comma 4, (Orario di lavoro dei dirigenti) garantendo un numero di
ore annuali non inferiori a venti,  secondo  le  linee  di  indirizzo
regionali. 
    6. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni forniscono  le
necessarie linee di  indirizzo  sulle  materie  di  cui  al  presente
articolo.