Art. 66
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a
sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19)
1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate
nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli
interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda
ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non
superiore a 30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno
delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa,
si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le erogazioni
liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio
in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui
ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 28 novembre 2019.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.