Art. 66 
 
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e  in  natura  a
sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza  epidemiologica  da
                              COVID-19) 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura,  effettuate
nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo  di  lucro,  finalizzate  a  finanziare  gli
interventi in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
ai fini dell'imposta sul reddito pari al  30%,  per  un  importo  non
superiore a 30.000 euro. 
  2. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a  sostegno
delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa,
si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai  fini
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  le  erogazioni
liberali di cui al periodo precedente sono deducibili  nell'esercizio
in cui sono effettuate. 
  3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura  di  cui
ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali del 28 novembre 2019. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.