Art. 660. Alloggi demaniali all'estero 1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Nota all'art. 660: - Si riporta l'art. 84 del D.P.R. n. 18/1967: "Art. 84. (Alloggi in immobili demaniali). - Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi del personale. Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finche' le stesse permangano, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in uso al personale locali siti in immobili presi in fitto. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente. Il personale di ruolo e il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo comma e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattisi di immonili fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della indennita' di servizio all'estero o della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura del canone e' stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri. Per speciali esigenze di servizio puo' essere concesso, con decreto del Ministro, l'uso gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di custodia e a quello addetto ai servizi di cifra e telecomunicazione, nonche' al personale indicato dal regolamento".