Art. 661. Indennita' di sistemazione 1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennita' di sistemazione, nella misura di una mensilita' dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennita' stessa e' ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.