Art. 662. 
                   Contributo spese per abitazione 
  1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una
spesa superiore al 20% dell'assegno personale spetta un contributo da
parte dello Stato. 
  2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della  differenza
tra il canone di locazione e un ammontare pari  al  18%  dell'assegno
personale. Nel caso in cui  il  canone  superi  il  25%  dell'assegno
personale, il contributo e' concesso, per la parte  compresa  tra  il
25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% e'
elevato al 32,50% e al 35% per  il  personale  che  presta  servizio,
rispettivamente,  nelle   residenze   disagiate   e   particolarmente
disagiate di cui all'articolo 144 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18. 
  3. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto  di  locazione
nel periodo compreso tra la assunzione  di  funzioni  in  sede  e  la
cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso  viene  corrisposto
anche durante il congedo e nei periodi in cui e' sospeso o  diminuito
l'assegno personale. 
  4. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le
condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione  del
contributo,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  279  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  La
competenza ad esprimere il  parere  sulla  rispondenza  dell'alloggio
spetta  al  capo  dell'ufficio  diplomatico  o  consolare,  cui  sono
devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2 e quelle di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200. 
 
           Note all'art. 662:
             - Si riporta l'art. 144 del D.P.R. n. 18/1967:
             "Art. 144. (Residenze  disagiate).  -  Con  decreto  del
          Ministro  per gli affari esteri di concerto con il Ministro
          per il tesoro sono stabilite le residenze  da  considerarsi
          disagiate  per  la  notevole  distanza dall'Italia o per le
          condizioni  di  vita  o  di  clima  e   le   residenze   da
          considerarsi  particolarmente  disagiate  per  piu' gravose
          condizioni di vita o di clima.
             Il  servizio  prestato  nelle  residenze   disagiate   e
          partcolarmente   disagiate   e'   computato   ai  fini  del
          trattamento di quiescenza, con un  aumento  rispettivamente
          di  sei  o  di  nove dodicesimi. Nel servizio suddetto sono
          computati i  periodi  di  viaggio  da  una  ad  altra  sede
          disagiata e il congedo.
             Ai  fini  del  computo  del servizio in particolari sedi
          richiesto dagli articoli 107, 122  e  127,  il  periodo  di
          servizio   nelle  residenze  particolarmente  disagiate  e'
          valutato con un aumento di sei dodicesimi.
             Il personale in servizio nelle residenze particolarmente
          disagiate e'  trasferito  a  richiesta  dopo  due  anni  di
          effettiva  permanenza nella stessa residenza. Salvo che con
          il consenso dell'interessato o per particolari esigenze  di
          servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a
          prestare    servizio   consecutivamente   in   altra   sede
          particolarmente disagiata".
             - Si riporta l'art. 279 del D.P.R. n. 18/1967:
             "Art.  279.  Contributo  spese  per  abitazione).  -  La
          concessione  del contributo di cui all'art. 178 e' disposta
          a domanda con decreto del Ministro per  gli  affari  esteri
          previo  parere che il capo della rappresentanza diplomatica
          o  dell'ufficio  consolare   esprime   sotto   la   propria
          responsabilita'  e  tenendo  presente le condizioni locali,
          sulla  rispondenza  dell'alloggio   alle   necessita'   del
          dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in particolare
          per i funzionari che hanno l'obbligo, e alla congruita' del
          canone   in  relazione  alle  condizioni  e  alle  esigenze
          predette.
             Per il contributo  ai  consoli  generali  e  ai  consoli
          titolari  di  ufficio, il parere e' espresso dal capo della
          missione diplomatica e  per  i  vice  consoli  titolari  di
          ufficio   nonche'   per   gli  agenti  consolari  dal  capo
          dell'ufficio consolare da cui dipendono o  dal  capo  della
          missione diplomatica se da questa direttamente dipendono.
             Nel   caso   di   parere   negativo,   il   capo   della
          rappresentanza  o  dell'ufficio  trasmette  al   Ministero,
          assieme    con    il    parere    stesso,    le   deduzioni
          dell'interessato. Il Ministero puo' attribuire in tal  caso
          un   contributo  inferiore,  tenuto  conto  degli  elementi
          forniti dal capo  della  rappresentanza  o  dell'ufficio  e
          delle deduzioni dell'interessato.
             La  corresponsione  del contributo e' fatta nella valuta
          nella  quale  e'  corrisposta  l'indennita'   di   servizio
          all'estero  o,  quando  ricorrano  particolari  ragioni, in
          altra valuta. La determinazione e' adottata, per Paesi, dal
          Ministero sentita la commissione di finanziamento".
             Si riporta l'art. 54 del D.P.R. n. 200/1967:
             "Art. 54. Attribuzioni  in  materia  scolastica).  -  La
          autorita'  consolare  di  I  categoria,  nei riguardi delle
          scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attivita'
          di assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione,  a
          carico  dello  Stato o sussidiate, esercita, in conformita'
          alla  legislazione  nazionale  ed   in   armonia   con   la
          legislazione  locale, le funzioni ed i poteri che competono
          al provveditore agli studi".