Art. 663. Provvidenze scolastiche 1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in localita' diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, e' accordato, a domanda, un contributo mensile di ventimila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i dieci e i diciotto anni e di trentamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i diciannove e i ventisei anni. 2. Il contributo e' accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuita'.
Nota all'art. 663: - L'art. 144 del D.P.R. n. 18/1967 e' riporato nella nota all'art. 662.