Art. 664. 
                    Spese di viaggio per congedo 
  1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione del  congedo
ordinario, purche' usufruito di norma durante  le  ferie  scolastiche
locali, sono rimborsate ogni biennio nella misura  di  due  terzi  al
personale in servizio nei paesi dell'Europa e del Mediterraneo  e  di
quattro quinti al personale in servizio  in  altri  paesi.  Le  spese
predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino
a Roma e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i  familiari
a carico. 
  2. Il  pagamento  ha  luogo  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione  delle  spese
per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il  rimborso
delle spese relative alla prima classe spetta solo al  personale  con
qualifica non inferiore all'ex qualifica di dirigente superiore e  ai
familiari a carico. 
  3. Il diritto al rimborso delle spese e' acquisito dopo lo  scadere
di 18 mesi di servizio  in  sede,  ancorche'  i  viaggi  siano  stati
effettuati prima. 
  4. Fermo il disposto di cui al  comma  3  i  viaggi  dei  familiari
possono aver luogo anche in periodo di  tempo  non  corrispondente  a
quello del congedo del dipendente. 
  5. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa  da
quella di servizio del dipendente, sono  corrisposte  a  domanda,  in
luogo delle spese di cui ai precedenti commi e nei limiti  e  con  le
modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio
del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.