Art. 665. Viaggi di trasferimento 1. Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero spetta: a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonche' di quelle relative al vagone letto in compartimento singolo ai presidi, docenti di scuola secondaria, ispettori, direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero puo' autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa; b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe singola al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di prima classe al restante personale; c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima classe al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo e per la classe turistica al restante personale. 2. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni dell'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il trattamento di cui all'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 4. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 5. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei criteri previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a carico, di cui all'articolo 659. 6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per se' e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.
Nota all'art. 665: - Si riporta l'art. 194 del D.P.R. n. 18/1967: "Art. 194. (Viaggi con altri mezzi). - Per tragitti effettuati con mezzi privati e' corrisposta una indennita' di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei precedenti articoli, integrata dalla diaria e dall'indennita' supplementare relative al viaggio stesso di cui all'art. 195. In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza dei mezzi di trsporto previsti negli articoli precedenti, sono corrisposte le spese effettivamente sostenute per altro mezzo di trasporto nonche' la diaria e l'indennita' supplementare relativa al viaggio effettuato. Quando sia fatto uso di un mezzo privato e' esclusa ogni responsabilita' dello Stato per danni al mezzo stesso o verso terzi". - Si riporta l'art. 195 del D.P.R. n. 18/1967: "Art. 195. Trattamento economico connesso con il viaggio). Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da conincidenze o da causa di forza maggiore nonche' per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero e' corrisposta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125%. Una indennita' supplementare del 10% e del 5% del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, e' corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei". - Si riporta l'art. 202 del D.P.R. n. 18/1967: Art. 202. (Disposizioni amministrative e contabili). - La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonche' dei familiari a carico e dei domestici e' soggetta ad approvazione da parte del Ministero. Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli dal 191 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni". - Si riporta l'art. 196, comma 2, del D.P.R. n. 18/1967: "Per i figli dei funzionari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 192 compete, per i viaggi marittimi, il pagamento delle spese per la sistemazione prevista dalla lettera b) dell'articolo stesso, in posti o cabine a seconda della composizione del gruppo familiare. Per i figli dei funzionari cui compete il pagamento del vagone letto, la sistemazione in posti o cabine letto viene disposta in relazione alla composizione del nucleo familiare".