Art. 667. 
                   Trasporto per aereo o automezzo 
 
  1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per  aereo
o per automezzo la spesa relativa e'  pagata  nei  limiti  di  quella
occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo.  In
mancanza di mezzo ferroviario  o  marittimo,  la  spesa  relativa  ai
trasporti per aereo o  automezzo  e'  pagata  nei  limiti  di  quella
occorrente per il mezzo meno costoso esistente. 
  2. L'Amministrazione puo' autorizzare il pagamento delle  spese  di
trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari  che
viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di
10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio  trasportato  in
franchigia.