Art. 668. Trattamento del personale con comando annuale 1. Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663. 2. L'indennita' di cui all'articolo 661 e' ridotta alla meta' e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede. 3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico. 4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.