Art. 669. Viaggi di servizio 1. Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viaggio, l'intero assegno personale. L'intero assegno personale e' altresi' mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo scadere del congedo ordinario. 2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta: a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede mensile; b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si svolge la missione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente da applicarsi e' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di cui all'articolo 665, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.
Nota all'art. 669: - Si riporta l'art. 172 del D.P.R. n. 18/1967: "Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento). - La commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle sui cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla. La commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La commissione procede altresi', entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennita' di servizio. La commissione, nominata con decreto del Ministro, e' composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della direzione generale del personale e uno della direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della ragioneria centrale, di un funzionario della ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro. La commissine e' presieduta dal Ministro, o per sua delega da un sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale. Per ciascun membro della commissione puo' essere nominato un sostituto. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della direzione generale del personale e dell'amministrazione".