Articolo 67 
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica  con
                 la Ragioneria generale dello Stato 
(Art.70 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.35  del
                        d.lgs n.546 del 1993) 
 
   1.  Il  piu'  efficace  perseguimento  degli  obiettivi   di   cui
all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli  articoli  da  58  a  60  e'
realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  da  conseguirsi
mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal  Ministro  per
la funzione pubblica o da un suo delegato. 
   2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali  e
decentrati, per i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  e'
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  con  riguardo,
rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed  agli  effetti
degli  istituti  contrattuali  sull'efficiente  organizzazione  delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione. 
   3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di' legge,
comunque  sottoposti  alla  valutazione   del   Governo,   contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni  pubbliche  richiedono  il
necessario concerto del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione  pubblica.
I provvedimenti delle singole amministrazioni dello  Stato  incidenti
nella medesima materia sono adottati d'intesa con  il  Ministero  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi  e  con
le modalita' di cui all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
             Nota all'art. 67:
                 -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 14 della legge
          7 agosto   1990,   n.   241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi):
                 "Art.  14.  - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
                 2.  La  conferenza  stessa puo' essere indetta anche
          quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
                 2-bis.  Nella  prima  riunione  della  conferenza di
          servizi  le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
          il   termine  entro  cui  e'  possibile  pervenire  ad  una
          decisione.   In   caso   di  inutile  decorso  del  termine
          l'amministrazione  indicente  procede  ai  sensi  dei commi
          3-bis e 4.
                 2-ter.  Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si
          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
                 3.      Si     considera     acquisito     l'assenso
          dell'amministrazione  la quale, regolarmente convocata, non
          abbia  partecipato  alla  conferenza o vi abbia partecipato
          tramite  rappresentanti privi della competenza ad esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
                 3-bis.  Nel  caso  in  cui una amministrazione abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato   dissenso,   l'amministrazione   procedente  puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli
          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della
          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei
          ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il
          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del
          consiglio  regionale consigli comunali, entro trenta giorni
          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la
          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale
          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'
          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga
          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei
          ministri.  Decorso  inutilmente tale termine, la conferenza
          e' sciolta.
                 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,
          purche'  non  vi  sia  stata  una precedente valutazione di
          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di
          cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri
          27 dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
          del  5 gennaio  1989, una determinazione di conclusione del
          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
                 4-bis.   La   conferenza   di  servizi  puo'  essere
          convocata   anche  per  l'esame  contestuale  di  interessi
          coinvolti  in  piu'  procedimenti  amministrativi connessi,
          riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
          conferenza  e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa
          informale  intesa,  da una delle amministrazioni che curano
          l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
          competente     a    concludere    il    procedimento    che
          cronologicamente   deve   precedere   gli  altri  connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta".