Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di: a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.